Art. 11.
  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1
della   classifica   di   cui  all'art.  168,  comma 1,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massima
del  veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal  1 giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi'
alle ore 24 della domenica successiva.
  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla  circolazione  ad  eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A al
Regolamento  per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 6
maggio  1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di  tutte  le  normative  vigenti,  lungo gli itinerari e nei periodi
temporali   richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con  le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3.  In  deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate  autorizzazioni  prefettizie  per  motivi di necessita' ed
urgenza,  per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali  siano  previsti  tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo   tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di  specifica
documentazione  rilasciata  dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo   continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette  autorizzazioni
potranno   essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti  stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della
circolazione   dei   veicoli.  Nelle  stesse  autorizzazioni  saranno
indicati  gli  itinerari,  gli  orari  e  le modalita' che gli stessi
Prefetti   riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto  delle
esigenze  di  massima  sicurezza  del  trasporto e della circolazione
stradale.  Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.