Art. 12. 1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.