Art. 12.
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel  corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura
controllata  che  effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono
stati  autorizzati  ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto
di prodotti deperibili.