Art. 2.
  1.  Per  i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.
  2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea
documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di
termine del divieto e' anticipato di ore due.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli  interporti  di  rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa,  Torino-Orbassano,  Rivalta  Scrivia,  Trento, Novara e Parma
Fontevivo)  e  ai  terminals  intermodali  di  Busto  Arsizio, Milano
Rogoredo  e  Milano  smistamento,  e che trasportano merci destinate,
tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di
idonea   documentazione   (ordine   di   spedizione)   attestante  la
destinazione delle merci.
  4.  Per  i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti
verso  la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di
idonea  documentazione  attestante  rispettivamente  l'origine  o  la
destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e'
rispettivamente  posticipato  e anticipato di ore quattro. Al fine di
favorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  le stesse deroghe orarie
sono  accordate  ai  veicoli  che circolano in Sicilia, provenienti o
diretti  verso  la  rimanente  parte  del territorio nazionale che si
avvalgono  di  traghettamento,  ad  eccezione di quello proveniente o
diretto  alla  Calabria,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione
attestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.