Art. 4.
  1.  Dal  divieto  di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
    a) i  veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli
di  cui all'art. 3, comma 2, che, per la loro intrinseca natura o per
fattori   climatici   e   stagionali,  sono  soggetti  ad  un  rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
    b) i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchine
agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    c) i  veicoli  adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta
necessita' ed urgenza.
  2.  I  veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m  di  altezza,  con  impressa  in  nero  la lettera "a" minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.