Art. 6.
  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  in  tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia
di   partenza,   la  quale,  valutate  le  necessita'  e  le  urgenze
prospettate,  in  relazione  alle  condizioni locali e generali della
circolazione,  puo'  rilasciare  il  provvedimento  autorizzativo sul
quale sara' indicato:
    a)  il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b) la  targa  del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere il
trasporto in piu' parti;
    c) le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2.  Per  le  autorizzazioni  di  cui all'art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere e
mercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza  di  effettuare  piu'  viaggi  in  regime di deroga per la
stessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati, le Prefetture, ove non
sussistono  motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione
di  validita'  temporale  non  superiore  a quattro mesi, sulla quale
possono  essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.