Art. 7. 1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare. 2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.