Art. 7.
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo'  essere  rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di
competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunque
interessata  all'esecuzione  del trasporto. In tal caso la Prefettura
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che viene
effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  di
autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla
Prefettura  della  provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in
territorio  italiano,  anche dal committente o dal destinatario delle
merci  o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati.
In  tali  casi,  per  la  concessione  delle autorizzazioni i signori
Prefetti  dovranno  tenere  conto,  in  particolare,  oltre  che  dei
comprovati  motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche
della  distanza  della  localita'  di  arrivo, del tipo di percorso e
della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
  3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori   Prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica
della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
  4.  Durante  i  periodi  di  divieto  i Prefetti nel cui territorio
ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.