Art. 8. 1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, e' integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 21 giugno all'8 settembre compresi, dalle ore 16 alle ore 24 di ogni venerdi' e dalle ore 7 del sabato alle ore 24 della domenica successiva; dal 1o al 16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.