Art. 2.
  1.  Nelle materie non delegate resta ferma la potesta' del Ministro
su  tutti  gli  atti di gestione dei beni culturali e ambientali e di
promozione  delle  attivita' culturali, in armonia con il disposto di
cui  agli  articoli 4  e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;   tale   potesta'   resta  ferma,  altresi',  sugli  atti  ed  i
provvedimenti  da  sottoporre  alla  deliberazione  del Consiglio dei
Ministri  o  comunque  da  emanare  attraverso decreto del Presidente
della  Repubblica  o  che  abbiano contenuto normativo e gli atti che
ineriscono  a  nomine,  incarichi  od alla promozione di ispezioni ed
inchieste.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  agli organi di controllo e
successivamente alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
    Roma, 9 ottobre 2001
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 337