Art. 2.
  1.  Nelle materie non delegate resta ferma la potesta' del Ministro
sugli  atti  di  gestione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  e
ambientali  e  di promozione delle attivita' culturali in armonia con
il  disposto  di  cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n. 165; tale potesta' resta ferma, altresi', sugli atti
ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri  o  comunque  da  emanare  attraverso decreto del Presidente
della  Repubblica  o  che  abbiano contenuto normativo e gli atti che
ineriscono  a  nomine;  incarichi  od alla promozione di ispezioni ed
inchieste.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  agli organi di controllo e
successivamente alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
    Roma, 9 ottobre 2001
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 335