Art. 4.
  1. Ai  fini della prima costituzione dell'albo, le domande dovranno
essere  presentate  entro  l'8 febbraio  2002 utilizzando, secondo le
modalita'  ivi  indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo:
http://roma.cilea.it/sirio  alla  voce  "albo  esperti".  Il servizio
sara' attivo a decorrere dal 9 gennaio 2002.
  2. Il servizio consentira' la stampa delle domande che, debitamente
sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi 7 giorni, a
mezzo   raccomandata   con   ricevuta   di   ritorno,   al  Ministero
dell'istruzione,  universita'  e ricerca (MIUR) - Dipartimento per la
programmazione,  il  coordinamento  e gli affari economici - servizio
per  lo  sviluppo  e  il  potenziamento  dell'attivita'  di ricerca -
ufficio V - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
  3. Le  domande  potranno essere corredate di curriculum e/o di ogni
altro  elemento  informativo idoneo all'accertamento dei requisiti di
cui al precedente art. 2, della competenza nei settori e nei comparti
di  cui  ai  punti  a)  e b) del precedente art. 3. Dovra', comunque,
essere  allegata  l'autorizzazione del relativo ente di appartenza di
cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Le  domande,  previa verifica della relativa regolarita' formale
effettuata  dall'ufficio competente, saranno valutate da una apposita
commissione cosi' composta:
    il  capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento
e gli affari economici del MIUR;
    il  presidente  del  Comitato  di  cui  all'art.  7, comma 2, del
decreto legislativo n. 297/1999;
    il  direttore  del  servizio  per  lo sviluppo e il potenziamento
dell'attivita' di ricerca del MIUR;
    due  dirigenti  del  servizio  per lo sviluppo e il potenziamento
dell'attivita'  di  ricerca  del  MIUR,  indicati  dal  direttore del
servizio stesso.
  L'ufficio  V  del  servizio  per  lo  sviluppo  e  il potenziamento
dell'attivita'   di   ricerca   del  MIUR  assicura  le  funzioni  di
segreteria.
  5. La  selezione  dovra'  concludersi  nei  30 giorni successivi al
termine  fissato per la scadenza delle presentazione delle domande di
cui  al  precedente  comma 1.  Dei  lavori  e  dei relativi esiti, la
Commissione  riferisce  periodicamente al Comitato di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999.
  6. Al  termine  dei  lavori,  con specifico decreto ministeriale si
dara'  luogo alla formale costituzione dell'albo di cui al precedente
art. 1. Il decreto e' tempestivamente comunicato ai partecipanti alla
selezione,  a  cura  dell'ufficio V del servizio per lo sviluppo e il
potenziamento  dell'attivita'  di  ricerca  del MIUR, corredato della
relativa motivazione in caso di diniego.
  7. Nell'ambito  del  decreto  di cui al precedente comma 5, saranno
altresi'  specificate  i  criteri  per  la  permanenza  degli esperti
nell'albo e le relative modalita' di verifica.