Art. 4. 1. Ai fini della prima costituzione dell'albo, le domande dovranno essere presentate entro l'8 febbraio 2002 utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "albo esperti". Il servizio sara' attivo a decorrere dal 9 gennaio 2002. 2. Il servizio consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (MIUR) - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - ufficio V - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. 3. Le domande potranno essere corredate di curriculum e/o di ogni altro elemento informativo idoneo all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, della competenza nei settori e nei comparti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 3. Dovra', comunque, essere allegata l'autorizzazione del relativo ente di appartenza di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Le domande, previa verifica della relativa regolarita' formale effettuata dall'ufficio competente, saranno valutate da una apposita commissione cosi' composta: il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR; il presidente del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999; il direttore del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca del MIUR; due dirigenti del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca del MIUR, indicati dal direttore del servizio stesso. L'ufficio V del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca del MIUR assicura le funzioni di segreteria. 5. La selezione dovra' concludersi nei 30 giorni successivi al termine fissato per la scadenza delle presentazione delle domande di cui al precedente comma 1. Dei lavori e dei relativi esiti, la Commissione riferisce periodicamente al Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999. 6. Al termine dei lavori, con specifico decreto ministeriale si dara' luogo alla formale costituzione dell'albo di cui al precedente art. 1. Il decreto e' tempestivamente comunicato ai partecipanti alla selezione, a cura dell'ufficio V del servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca del MIUR, corredato della relativa motivazione in caso di diniego. 7. Nell'ambito del decreto di cui al precedente comma 5, saranno altresi' specificate i criteri per la permanenza degli esperti nell'albo e le relative modalita' di verifica.