Art. 13 (L) Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' 1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L) 3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera puo' essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito. (L) 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio puo essere eseguito entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. (L) 5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L) 6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita'. (L) 7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L) 8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilita' ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalita' dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi previsti. (L)