Art. 44 (L) Indennita' per l'imposizione di servitu' 1. E' dovuta una indennita' al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia gravato da una servitu' o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilita' di esercizio del diritto di proprieta'. (L) 2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita' economica cui il proprietario non ha diritto. (L) 3. L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento della proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L) 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitu' disciplinate da leggi speciali. (L) 5. Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu' puo' essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L) 6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)