Art. 52 (L) L'espropriazione di beni culturali 1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)
Nota all'art. 52: - Si riporta il testo vigente degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali): "Art 92 (Espropriazione per fini strumentali) (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55). - 1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. Art. 93 (Espropriazione per interesse archeologico) (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 561). - 1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali. Art. 94 (Dichiarazione di pubblica utilita) (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112, art. 152; comma 3, lettere a e b). - 1. La dichiarazione di pubblica utilita' e fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto della regione. 2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'".