Art. 12. 
 
 
  I contratti debbono avere termini e  durata  certa  e  non  possono
essere stipulati con onere continuativo per  lo  Stato,  se  non  per
ragioni di assoluta convenienza o necessita' da indicarsi nel decreto
di approvazione del contratto. 
 
  Per le spese ordinarie la durata non puo' oltrepassare i nove anni. 
 
  Non si possono  stipulare  interessi  e  provvigioni  a  favore  di
fornitori e intraprenditori sulle  somme  che  fossero  obbligati  di
anticipare per l'esecuzione dei contratti. 
 
  Nei contratti  per  forniture,  trasporti  e  lavori  non  si  puo'
stipulare l'obbligo di far pagamenti in  conto,  se  non  in  ragione
dell'opera prestata o della materia fornita. 
 
  Non sono compresi in  questo  divieto  i  contratti  stipulati  con
stabilimenti di opere pie e con case  e  stabilimenti  commerciali  e
industriali di notoria solidita', i quali non usino assumere incarico
di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, ne'
i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.