Art. 12. I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessita' da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non puo' oltrepassare i nove anni. Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si puo' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita. Non sono compresi in questo divieto i contratti stipulati con stabilimenti di opere pie e con case e stabilimenti commerciali e industriali di notoria solidita', i quali non usino assumere incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, ne' i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.