Art. 2. 
 
 
  A cura del ministro delle finanze deve  formarsi  l'inventario  dei
beni  immobili  di  pertinenza  dello  Stato,   distinguendo   quelli
destinati in  servizio  governativo  dagli  altri,  e  indicando  gli
elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore. 
 
  Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili  e  dei
materiali di spettanza dello Stato. 
 
  Il regolamento  determinera'  le  norme  per  la  formazione  e  la
conservazione dei detti inventari.