Art. 2. A cura del ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore. Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato. Il regolamento determinera' le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.