Art. 21. 
 
 
  L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia  regolata,
per determinate categorie di beni, da  leggi  speciali,  deve  essere
autorizzata,   caso   per   caso,   con   particolari   provvedimenti
legislativi. 
 
  Restano ferme  le  disposizioni  delle  leggi  vigenti  per  quanto
concerne l'alienazione delle navi dello Stato.