Art. 25. 
 
 
  La ragioneria generale, sulle  proposte  e  sugli  elementi  che  i
singoli  ministeri  devono  trasmettere  a  quello   delle   finanze,
predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di
variazioni al  bilancio  ed  il  rendiconto  generale  consuntivo  da
presentare al Parlamento. 
 
  Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto
anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono  e  che
debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel  tramite  dei
direttori capi delle ragionerie centrali, al ministro  delle  finanze
per il preventivo esame e consenso.