Art. 27. 
 
 
  Le ragionerie centrali osservano e vigilano perche' siano osservate
le leggi e  tutte  le  disposizioni  impartite  dal  ministero  delle
finanze: 
 
    a) per la conservazione del patrimonio dello Stato; 
 
    b) per l'esatto accertamento delle entrate; 
 
    c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio. 
 
  I direttori capi delle ragionerie  riferiscono  al  ministro  delle
finanze, pel tramite della ragioneria generale,  sulle  questioni  di
maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione  di  rilevare
nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il  bilancio,
specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.