Art. 41. 
 
 
  Con decreti Reali su proposta del ministro delle  finanze,  sentito
il Consiglio dei ministri, possono iscriversi,  nella  parte  passiva
del  bilancio,   le   somme   occorrenti   per   restituire   tributi
indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti  che  si  esportano,
per pagare vincite al  lotto,  per  eseguire  pagamenti  relativi  al
debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione  od  altre
analoghe autorizzate da leggi, nonche' per integrare le  assegnazioni
relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi,  tassativamente
autorizzati e regolati per legge. 
 
  In  corrispondenza  con  gli  accertamenti  dell'entrata,  possono,
mediante decreti del ministro delle finanze, inscriversi nella  parte
passiva del bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme
avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrate  devolute  ad
enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi. 
 
  Allo stato di previsione della spesa del  ministero  delle  finanze
saranno allegati due elenchi, da  approvarsi  con  apposito  articolo
della relativa  legge,  dei  capitoli  per  i  quali  possono  essere
esercitate rispettivamente le facolta' di  cui  al  primo  e  secondo
comma del presente articolo. 
 
  Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 19 della legge 17  luglio
1910, n. 511, relative alle spese  che  le  amministrazioni  militari
sostengono nell'interesse di altre  amministrazioni  dello  Stato  ed
eventualmente di privati.