Art. 47. 
 
 
  Il  direttore  generale  del  tesoro  vigila  al  versamento  nelle
tesorerie  delle  somme   riscosse   dagli   agenti   di   tutte   le
amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori  diretti.
Alla sua vigilanza sono sottoposti  gli  agenti  di  riscossione  per
quanto riguarda la riscossione ed il versamento del denaro.