Art. 48. 
 
 
  Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a
cio' autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno  tali
titoli regolarmente quietanzati. 
 
  L'importo relativo e' considerato, agli effetti del  corrispondente
discarico, come denaro versato.