Art. 50. 
 
 
  Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si  autorizzano
spese e in generale tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare
somme a carico del bilancio dello  Stato  debbono  essere  comunicati
dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria  centrale  per
la registrazione dell'impegno. 
 
  Prima di  eseguire  la  registrazione  la  ragioneria  verifica  la
legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione e accerta
la giusta imputazione della spesa al bilancio nonche' l'esistenza del
fondo disponibile sul relativo capitolo. 
 
  Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui
occorra disporne il pagamento, il titolo  di  pagamento  puo'  valere
altresi' come atto di autorizzazione della spesa. 
 
  Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria
i provvedimenti  di  qualsiasi  natura  dai  quali  possano  derivare
impegni di spesa, indicando  l'ammontare  presunto  di  tali  impegni
nonche'  l'esercizio  e  il  capitolo  del  bilancio  a  cui   devono
imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata
tali impegni in corso di formazione. 
 
  Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati,
la ragioneria centrale  considera  come  impegnato  l'intero  importo
dell'apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56.  Tale
importo costituisce il  limite  massimo  degli  impegni  che  possono
essere assunti dai detti delegati.