Art. 50. Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese e in generale tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato debbono essere comunicati dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno. Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonche' l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come atto di autorizzazione della spesa. Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonche' l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione. Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo dell'apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti delegati.