Art. 51. Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informarne il ministro delle finanze ed il ministro da cui il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilita' e l'applicazione delle relative sanzioni. Per tutte le spese che riguardino necessita' continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinche' le erogazioni seguano per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.