Art. 51. 
 
 
  Quando venga a risultare che  l'assunzione  degli  impegni  non  fu
tempestivamente  denunciata  alla  ragioneria  o  che  fu  omessa  la
comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo  precedente,  i
direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informarne il ministro
delle  finanze  ed  il  ministro  da  cui  il  servizio  dipende  per
l'accertamento delle responsabilita' e l'applicazione delle  relative
sanzioni. 
 
  Per  tutte  le  spese  che  riguardino  necessita'  continuative  o
periodiche, o  che,  comunque,  siano  o  possano  essere  effettuate
ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di  tempo,  i  direttori
capi di ragioneria  vigilano  affinche'  le  erogazioni  seguano  per
importi non superiori alla quota del  fondo  inscritto  in  bilancio,
corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.