Art. 53. 
 
 
  Alla  chiusura  dell'esercizio,  con   decreto   ministeriale,   da
registrarsi alla  Corte  dei  conti,  sara',  per  ogni  capitolo  di
bilancio, determinata la somma da conservarsi in  conto  residui  per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. 
 
  L'accertamento di tale somma  e'  fatto  a  cura  delle  ragionerie
centrali. 
 
  Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla  Corte  dei
conti ai fini del suo riscontro. 
 
  Potranno   effettuarsi   dopo   il   1°   luglio,    anche    prima
dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 30
giugno, le spese di competenza dell'esercizio  medesimo,  non  pagate
prima della chiusura di esso, nei  limiti  della  somma  dei  residui
passivi risultati al 30 giugno.