Art. 53. Alla chiusura dell'esercizio, con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, sara', per ogni capitolo di bilancio, determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. L'accertamento di tale somma e' fatto a cura delle ragionerie centrali. Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro. Potranno effettuarsi dopo il 1° luglio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 30 giugno, le spese di competenza dell'esercizio medesimo, non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti della somma dei residui passivi risultati al 30 giugno.