Art. 54. 
 
 
  Il pagamento delle  spese  dello  Stato  si  effettua,  secondo  le
disposizioni di cui ai successivi articoli: 
 
    a) con assegni  a  favore  dei  creditori,  tratti  dall'istituto
bancario incaricato del servizio di tesoreria; 
 
    b) con aperture di credito a favore  di  funzionari  delegati,  i
quali provvedono sia  col  mezzo  di  assegni  come  alla  precedente
lettera a), sia  direttamente  mediante  prelevazione  di  fondi  dai
crediti medesimi; 
 
    c) in base a ruoli, per le spese fisse e cioe' stipendi, pensioni
ed altre di importo e scadenze determinate; 
 
    d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. 
 
  Le  forme  per  i  pagamenti  del  debito  pubblico  all'interno  e
all'estero, delle spese di giustizia e di quelle per  le  vincite  al
lotto, nonche' le modalita' dei riscontri su tali pagamenti da  parte
della Corte dei conti e le giustificazioni  relative  sono  stabilite
dal regolamento. 
 
  Il regolamento determina anche le comunicazioni  che  relativamente
ai pagamenti disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali
alla direzione generale del tesoro agli effetti della  vigilanza  sul
movimento di tesoreria.