Art. 6. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata. Se l'importo previsto superi le lire 75,000 il progetto di contratto, o, nel caso, di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente, sara', ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al consiglio di Stato per il parere.