Art. 6. 
 
 
  Qualora, per speciali  ed  eccezionali  circostanze,  che  dovranno
risultare nel decreto di  approvazione  del  contratto,  non  possano
essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e  4,  il
contratto potra' essere concluso a trattativa privata. 
 
  Se  l'importo  previsto  superi  le  lire  75,000  il  progetto  di
contratto, o, nel caso, di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo
schema di contratto firmato dalla ditta contraente, sara',  ai  sensi
dell'articolo medesimo, comunicato  al  consiglio  di  Stato  per  il
parere.