Art. 61. 
 
 
  Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito
e che non siano state erogate alla  chiusura  dell'esercizio  possono
essere trattenute per effettuare pagamenti  di  spese  esclusivamente
riferibili all'esercizio scaduto. 
 
  La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in  un  rendiconto
suppletivo da  presentarsi  non  oltre  il  30  settembre,  ferme  le
disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di  opere
pubbliche. 
 
  Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto  suppletivo  sono
versate in tesoreria. 
 
  Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte  ai  singoli
funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.