Art. 68. 
 
 
  Gli assegni non consegnati ai creditori entro  il  mese  di  luglio
successivo all'esercizio in  cui  furono  emessi  sono  dagli  uffici
incaricati  della  consegna  ed  entro  il   10   agosto   restituiti
all'amministrazione o al  funzionario  delegato  che  li  ha  emessi,
perche' provvedano al loro annullamento. 
 
  Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai  funzionari
delegati e consegnati ai creditori si considerano, agli  effetti  del
rendiconto consuntivo, titoli pagati. 
 
  Gli assegni estinti dall'istituto incaricato  vengono  al  medesimo
rimborsati mediante operazione di tesoreria nei  modi  stabiliti  dal
regolamento.