Art. 7. 
 
 
  Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano  capitolati
d'oneri approvati dopo sentito il consiglio di Stato e le  condizioni
del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i  limiti
di somma stabiliti per il parere del consiglio stesso dagli  articoli
5 e 6 sono aumentati della meta'.