Art. 74. Gli agenti dell'amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, a cui debbono rendere il conto della loro gestione, e sono soggetti alla vigilanza del ministro delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto e sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti gli impiegati, dipendenti dai vari ministeri, ai quali sia dato incarico di fare esazione di entrate di qualunque natura e provenienza. I conti, esaminati dall'amministrazione, vengono trasmessi alla Corte dei conti.