Art. 74. 
 
 
  Gli agenti dell'amministrazione incaricati delle riscossioni e  dei
pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali
lo Stato diventa debitore, o hanno  maneggio  qualsiasi  di  pubblico
denaro ovvero debito di materie, nonche' coloro  che  si  ingeriscono
senza legale  autorizzazione  negli  incarichi  attribuiti  ai  detti
agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, a  cui  debbono
rendere il conto della loro gestione, e sono soggetti alla  vigilanza
del ministro delle finanze  e  alla  giurisdizione  della  Corte  dei
conti. 
 
  Sono  anche  obbligati  alla  resa  del  conto  e  sottoposti  alla
vigilanza del ministro delle  finanze  ed  alla  giurisdizione  della
Corte dei conti gli impiegati,  dipendenti  dai  vari  ministeri,  ai
quali sia dato incarico di fare  esazione  di  entrate  di  qualunque
natura e provenienza. 
 
  I conti, esaminati  dall'amministrazione,  vengono  trasmessi  alla
Corte dei conti.