Art. 75. 
 
 
  Presso le casse del tesoro, gestite direttamente  dallo  Stato,  e'
istituito uno speciale servizio di controllo. 
 
  Le  funzioni  dei  controllori  e  le  norme  per  le  ispezioni  e
verificazioni di cassa sono  determinate  dai  regolamenti,  i  quali
stabiliscono  pure  le  modalita'  e  le  norme  per   il   controllo
nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia  affidato
a un istituto bancario. 
 
  Il servizio di controllo sara' altresi' istituito presso  qualsiasi
altra cassa dello Stato per la  quale  il  ministero  competente,  di
concerto con quello delle finanze, ne riconosca la necessita'. 
 
  Nulla e' innovato per  quanto  concerne  gli  uffici  di  riscontro
stabiliti con disposizioni speciali.