Art. 77. 
 
 
  Al termine dell'anno finanziario ciascun ministero,  per  cura  del
capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il
conto patrimoniale, relativi alla propria amministrazione. 
 
  Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non piu' tardi
del giorno 30 ottobre successivo al termine dell'anno finanziario,  e
non piu' tardi del 25 del susseguente mese di novembre,  il  ministro
delle finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte
dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.