Art. 77. Al termine dell'anno finanziario ciascun ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale, relativi alla propria amministrazione. Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non piu' tardi del giorno 30 ottobre successivo al termine dell'anno finanziario, e non piu' tardi del 25 del susseguente mese di novembre, il ministro delle finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.