Art. 78. 
 
 
  Il rendiconto generale dello Stato e' diviso in due parti. 
 
  La prima parte  riguarda  il  conto  consuntivo  del  bilancio,  in
relazione alla classificazione del preventivo e comprende: 
 
    a) le entrate di  competenza  dell'anno,  accertate,  riscosse  o
rimaste da riscuotere; 
 
    b) le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o  rimaste
da pagare; 
 
    c) la gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
anteriori; 
 
    d) le somme versate in tesoreria  e  quelle  pagate  per  ciascun
capitolo del bilancio complessivamente in conto competenza e in conto
residui; 
 
    e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano
all'esercizio successivo. 
 
  La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio
dello Stato, con le variazioni che hanno subito: 
 
    a) le attivita' e passivita' finanziarie proprie  del  conto  del
tesoro; 
 
    b) i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di  credito,  i
beni di natura industriale e le altre attivita' disponibili; 
 
    c) i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato,
il materiale  artistico  e  scientifico  e  le  altre  attivita'  non
disponibili; 
 
    d) le passivita' consolidate e le passivita' diverse. 
 
  Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei
vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio  e  quella
patrimoniale ed essere corredato dei conti speciali dimostrativi  dei
risultati dei singoli servizi.