Art. 78. Il rendiconto generale dello Stato e' diviso in due parti. La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo e comprende: a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui; e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio dello Stato, con le variazioni che hanno subito: a) le attivita' e passivita' finanziarie proprie del conto del tesoro; b) i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attivita' disponibili; c) i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale artistico e scientifico e le altre attivita' non disponibili; d) le passivita' consolidate e le passivita' diverse. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale ed essere corredato dei conti speciali dimostrativi dei risultati dei singoli servizi.