Art. 85. 
 
 
  Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione  o  di  danni
arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a  colpa  o
negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74  e  81,
quarto comma, la Corte dei conti puo' pronunziarsi  tanto  contro  di
essi quanto contro i loro fidejussori anche prima  del  giudizio  del
conto.