Art. 89. Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60 si applicano anche a quelli gia' resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilita' relative alle gestioni fuori bilancio. Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, e' rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.