Art. 89. 
 
 
  Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti,  stabilite  col
precedente art. 60 si applicano anche a quelli gia' resi e da rendere
per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino
al 30 giugno 1924 ed alle contabilita' relative alle  gestioni  fuori
bilancio. 
 
  Quando ricorrano circostanze di forza  maggiore  determinate  dalla
guerra,  e'  rimesso  alla  Corte  dei  conti  l'apprezzamento  delle
circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.