Art. 9. 
 
 
  Qualora, nella esecuzione chi  un  contratto,  pel  quale  non  sia
intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessita'  di
arrecarvi mutamenti che ne  facciano  crescere  l'ammontare  oltre  i
limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7, prima  che  si  provveda  al
pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al consiglio
di Stato per il parere. 
 
  Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno  comunicarsi  al
consiglio  di  Stato,  quando  l'importo,  preveduto  in  cifra   non
eccedente le lire 30,000, venga nel fatto a superare tale somma.