Art. 9. Qualora, nella esecuzione chi un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al consiglio di Stato per il parere. Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al consiglio di Stato, quando l'importo, preveduto in cifra non eccedente le lire 30,000, venga nel fatto a superare tale somma.