Art. 90. 
 
 
  Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima  che  sia
pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente art. 84,
lo svincolo delle cauzioni gia' prestate  e  non  piu'  richieste  ai
sensi del primo comma dell'art. 73, quando non  vi  siano  motivi  di
eccezione sulla regolarita' delle gestioni. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 novembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             Mussolini - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1923. 
 
    Atti del Governo, registro 218, foglio 161. - Granata.