VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo del  Re
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681; 
 
  Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143; 
 
  Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153; 
 
  Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  per  lavori
pubblici di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'Amministrazione delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata  a
provvedere alla sistemazione a ruolo  del  personale  avventizio  che
dalla revisione stabilita dal R. decreto 28  gennaio  1923,  n.  153,
risulti trovarsi nelle condizioni volute  per  essere  conservato  in
impiego, nel limite dei posti che si  renderanno  vacanti  nel  primo
grado di ciascuna categoria o qualifica in seguito  agli  esoneri  di
cui i R. decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, e  che  non  saranno
soppressi in forza di nuovi ordinamenti.