VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681; Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143; Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153; Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per lavori pubblici di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere alla sistemazione a ruolo del personale avventizio che dalla revisione stabilita dal R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, risulti trovarsi nelle condizioni volute per essere conservato in impiego, nel limite dei posti che si renderanno vacanti nel primo grado di ciascuna categoria o qualifica in seguito agli esoneri di cui i R. decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, e che non saranno soppressi in forza di nuovi ordinamenti.