Art. 5. 
 
 
  Gli avventizi non saranno sostituiti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 15 ottobre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                  Mussolini - Carnazza - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1923. 
 
    Atti del Governo, registro 218, foglio 162. - Granata.