Art. 5. Gli avventizi non saranno sostituiti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi' 15 ottobre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Carnazza - De' Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 162. - Granata.