Art. 4.
  Il  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui all'art. 3, e'
prorogato per il periodo dal 2 settembre 2000 al 1 marzo 2001, unita'
di Napoli, per un massimo di 31 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il 20 ottobre 2000 con decorrenza 2
settembre 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi