Art. 3. 1. Il comitato di coordinamento, di cui all'art. 2, in linea con la disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi: a) determina le modalita' comuni di gestione della risorsa nell'ambito territoriale della sperimentazione; b) fissa, per ciascuna zona di operativita', il numero delle unita' autorizzate all'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica ed i quantitativi massimi pescabili da ciascuna di esse; c) individua le aree di ripopolamento; d) definisce un sistema coordinato di controllo con possibilita' di sospendere l'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi, da uno a sette giorni, in relazione all'entita' dell'infrazione; e) propone, a conclusione della sperimentazione, le misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse nonche', per ciascun compartimento marittimo, il numero ottimale delle autorizzazioni rispetto alle risorse biologiche disponibili.