Art. 3.
  1. Il comitato di coordinamento, di cui all'art. 2, in linea con la
disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi:
    a)  determina  le  modalita'  comuni  di  gestione  della risorsa
nell'ambito territoriale della sperimentazione;
    b)  fissa,  per  ciascuna  zona  di operativita', il numero delle
unita'  autorizzate  all'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con
draga  idraulica  ed  i quantitativi massimi pescabili da ciascuna di
esse;
    c) individua le aree di ripopolamento;
    d)  definisce un sistema coordinato di controllo con possibilita'
di  sospendere  l'attivita'  di pesca dei molluschi bivalvi, da uno a
sette giorni, in relazione all'entita' dell'infrazione;
    e)  propone,  a  conclusione  della  sperimentazione,  le  misure
ritenute  idonee  ad  assicurare  la gestione razionale delle risorse
nonche',  per  ciascun  compartimento  marittimo,  il numero ottimale
delle autorizzazioni rispetto alle risorse biologiche disponibili.