Art. 2. Non sono in particolare compresi nelle deleghe: gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti le riforme istituzionali e delle politiche dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, la NATO, l'UNESCO, l'OCSE ed i rapporti politici con i Paesi del G8 non appartenenti all'Unione europea; gli atti concernenti direttive di servizio relative ad importanti questioni di massima; gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi autonomi; tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri; la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 25 ottobre 2001 Il Ministro: Ruggiero Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 13 Affari esteri, foglio n. 184