Art. 2.
  Non sono in particolare compresi nelle deleghe:
    gli  atti che implichino determinazioni di particolare importanza
politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli
riguardanti  le  riforme  istituzionali e delle politiche dell'Unione
Europea  e  delle  Nazioni  Unite,  la  NATO,  l'UNESCO,  l'OCSE ed i
rapporti  politici  con  i  Paesi  del G8 non appartenenti all'Unione
europea;
    gli atti concernenti direttive di servizio relative ad importanti
questioni di massima;
    gli   atti   riguardanti   modificazioni   all'ordinamento  delle
direzioni generali e dei servizi autonomi; tutti gli atti relativi al
personale del Ministero degli affari esteri;
    la   convocazione   e   l'approvazione   dell'ordine  del  giorno
dell'organo  collegiale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  Ogni  pubblica  presa  di  posizione di rilevanza politica sui temi
internazionali   deve   essere   preventivamente  concordata  con  il
Ministro.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 25 ottobre 2001
                                                Il Ministro: Ruggiero
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  19  novembre  2001 Ministeri
istituzionali, registro n. 13 Affari esteri, foglio n. 184