Art. 10.
       (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
              e dei trasporti e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno
finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti
previsti   dalla   legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dall'articolo  10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina
dell'utenza  del servizio di informatica del centro elaborazione dati
del Dipartimento dei trasporti terrestri.
   3.  In  attuazione  della  legge  6 agosto 1991, n. 255, il numero
massimo  dei  militari  in  servizio  obbligatorio  di leva presso le
capitanerie  di  porto  e'  fissato,  per l'anno finanziario 2002, in
3.500 unita'.
   4.  Il  numero  massimo  degli ufficiali piloti di complemento del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto da mantenere in servizio a norma
dell'articolo  15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo
5  della  legge  7  giugno  1990,  n.  144,  e' stabilito, per l'anno
finanziario 2002, in 40 unita'.
   5.  Il  numero  massimo  degli  allievi  ufficiali del Corpo delle
capitanerie  di  porto  da mantenere alla frequenza dei corsi normali
dell'Accademia   navale,   ai   sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, e'
fissato in 93 unita'.
   6.  A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  la forza organica dei
militari  volontari  di  truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno
finanziario 2002, nel numero di 500 unita'.
   7.  Il  numero  massimo  degli allievi marescialli del Corpo delle
capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo
12  maggio  1995, n. 196, e successive modificazioni, e' determinato,
per l'anno finanziario 2002, in 120 unita'.
   8.  Nell'elenco  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle
capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio   decreto  21  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita'
previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento"
(funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
"Capitanerie di Porto" del medesimo stato di previsione.
   9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
   10.  Le  disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso
il  Ministero  della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici,
terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed
infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi
operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per
l'anno  finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
   11.  Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con
propri  decreti,  in termini di residui, competenza e cassa, su altre
unita'  previsionali  di  base  delle amministrazioni interessate, il
fondo  per  gli  interventi  per  Roma  capitale iscritto nell'ambito
dell'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  per  Roma  capitale"
(investimenti)  di  pertinenza  del  centro di responsabilita' "Opere
pubbliche  ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
 
             Note all'art. 10:
                 - Il  titolo  della  legge  6 giugno 1974, n. 298, e
          successive    modificazioni   e'   "Istituzione   dell'albo
          nazionale  degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
          disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di
          un  sistema  di tariffe a forcella per i trasporti di merci
          su  strada"  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
          1974, n. 200).
                 - Il  testo  dell'art. 10 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per
          l'ammissione  all'utenza  del  servizio  di informatica del
          centro  di elaborazione dati della Direzione generale della
          motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione), e'
          il seguente:
                 "Art.  10. - 1. L'utenza  del  servizio  e' concessa
          dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:
                   a) cauzione  a  garanzia  degli obblighi derivanti
          dalla  convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui
          alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
                   b) canone  di  abbonamento  per ciascun anno della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi;
                   c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per
          le  informazioni  ricevute nel trimestre precedente in base
          alle  tariffe  unitarie  in  vigore  o  in  base  al  costo
          stabilito  per la fornitura di informazioni con particolari
          stati di aggregazione.
                 2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
                   a) quanto  alla  cauzione  in  un  importo  pari a
          quello  del  canone annuo di abbonamento in vigore all'atto
          della stipula della convenzione;
                   b) quanto al canone annuo di abbonamento:
                     b.1)  in L. 1.500.000 per gli utenti di cui alla
          categoria A dell'art. 3;
                     b.2)  in L. 2.500.000 per gli utenti di cui alla
          categoria B dell'art. 3;
                   c) quanto  al  costo  delle  singole  informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro  elaborazione  dati,  in  lire  cinquecento per ogni
          informazione  ricevuta  utilizzando le apparecchiature ed i
          collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
          per    ogni    informazione    ricevuta    utilizzando   le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art.  6.  Il costo delle informazioni ricevute secondo
          stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
          restando  il  contenuto  dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
          valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
          M.C.T.C.
                 3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma
          2   vengono   revisionati   in  relazione  alla  variazione
          accertata  dall'Istituto centrale di statistica dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
          dalle  revisioni  conservano  la medesima destinazione, dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo.
                 4. L'importo  dei  canoni di cui al comma 2, lettera
          b),  e'  corrisposto mediante versamento sul conto corrente
          postale  intestato alla sezione della tesoreria provinciale
          dello  Stato  competente  per  territorio,  con imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello  stato di previsione delle entrate del bilancio dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro,  ai  pertinenti  capitoli dello stato di previsione
          della   spesa   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
          navigazione.  Gli  attestati  dei  versamenti devono essere
          trasmessi  al centro elaborazione dati della motorizzazione
          civile.
                 5. Il  versamento degli oneri di cui alle lettere a)
          e b) del comma 2 deve essere effettuato:
                   a) la   prima   volta,   dopo   la  stipula  della
          convenzione  e  prima  dell'attivazione  del  collegamento.
          Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
          centro  elaborazione  dati  della  M.C.T.C.,  dei  relativi
          attestati di versamento;
                   b) per  ogni  anno  di  rinnovo della convenzione,
          entro  il  31 gennaio  dell'anno in corso, limitatamente al
          corrispettivo di cui alla lettera b).
                 6. Il  versamento  dei  corrispettivi  di  cui  alla
          lettera  c)  del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
          trimestrale  e per intero entro trenta giorni dalla data di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata   insoluta   a   tutti  gli  effetti.  Ciascuna
          comunicazione    riguarda    l'ammontare    relativo   alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente.
                 7. In  caso di insolvenza, relativamente anche ad un
          solo  pagamento,  il servizio viene sospeso con diritto del
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
          sulla  cauzione.  In  caso  di  ripristino  del servizio la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
          l'effettuazione  dei  pagamenti di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1.
                 8. Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,  puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti
          di cui all'art. 3.".
                 - Il  titolo  della  legge  6 agosto 1991, n. 255 e'
          "Potenziamento  degli organici del personale militare delle
          capitanerie  di porto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 agosto 1991, n. 190).
                 - Il  testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986,
          n.  224  (legge  19 maggio  1986,  n.  224  (Norme  per  il
          reclutamento  degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti di
          complemento  delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
          alla  legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
          e  l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
          Guardia di finanza), e' il seguente:
                 "Art.  15. - 1. Il  numero  massimo  degli ufficiali
          piloti   di   complemento  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica,  reclutati  in  base alla presente legge,
          che,   per   ciascun  esercizio  finanziario,  puo'  essere
          mantenuto  in  servizio,  e' determinato annualmente con la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  di previsione dello
          Stato.
                 2. Agli  ufficiali  di  cui  al  precedente comma si
          applicano  le  norme  previste  dagli  articoli 43, 44 e 47
          della  legge  20 settembre  1980, n. 574, nonche' quelle di
          cui  all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal
          successivo art. 33.
                 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare,
          anche  negli  anni  successivi  al  1983,  le  norme di cui
          all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.".
                 - Il testo dell'art. 5 della legge 7 giugno 1990, n.
          144  (Estensione  agli  ufficiali  di complemento del Corpo
          delle  capitanerie  di  porto della normativa in materia di
          reclutamento,  stato  ed avanzamento degli ufficiali piloti
          di  complemento  del  Corpo  di stato maggiore della Marina
          militare), e' il seguente:
                 "Art.  5. - 1. Le unita' di ufficiali di complemento
          del Corpo delle capitanerie di porto da avviare ai corsi di
          pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di
          forza  bilanciata  degli  ufficiali  piloti  di complemento
          stabilito con l'ultima legge di bilancio.".
                 - Il  testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello
          stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
          dell'art.  1,  comma  97,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662) e' il seguente:
                 "Art.   4 (Ufficiali  dei  ruoli  normali). - 1. Gli
          ufficiali  dei  ruoli  normali  in servizio permanente sono
          tratti,  con  il grado di sottotenente, da coloro che hanno
          frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
          con  esito  favorevole  il  ciclo  formativo previsto dagli
          ordinamenti di ciascuna Forza armata.
                 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi
          di   concorso  per  l'ammissione  alle  Accademie  militari
          possono  essere  previste,  oltre  alle  riserve  di  posti
          stabilite  da  leggi  speciali,  anche  riserve  di posti a
          favore  di  particolari  categorie di personale militare in
          servizio nella relativa Forza armata.
                 3. L'eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi per
          l'ammissione   alle  Accademie  militari  non  puo'  essere
          inferiore  a  diciassette  anni e superiore a ventidue anni
          alla  data  indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
          per  il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite
          massimo   e'  elevato  di  un  periodo  pari  all'effettivo
          servizio  prestato,  comunque  non  superiore a tre anni, a
          favore  dei  cittadini  italiani  che  prestino  o  abbiano
          prestato servizio militare nelle Forze armate.
                 4. Gli  ufficiali  in  servizio permanente dei ruoli
          normali  possono  essere  tratti  con  il grado di tenente,
          mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in
          possesso  di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
          ruolo  con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
          abbiano  superato  il  trentaduesimo anno di eta' alla data
          indicata nel bando di concorso.
                 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali
          del  ruolo  normale  del  Corpo  delle capitanerie di porto
          possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
          dai  giovani  in  possesso  del titolo di capitano di lungo
          corso o di capitano di macchina.
                 6. I  concorsi  di cui ai commi 4 e 5 possono essere
          banditi   nel   caso  in  cui  il  prevedibile  numero  dei
          frequentatori  delle accademie, che concluderanno nell'anno
          il  ciclo  formativo  per  essi previsto per un determinato
          ruolo,   risulti   inferiore   a  11/10  del  numero  delle
          promozioni  a  scelta al grado di maggiore stabilito per il
          medesimo  ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
          decreto.
                 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie
          di  merito  dei  concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano
          corsi  applicativi  di  durata  non  superiore  ad  un anno
          accademico   le   cui  modalita'  sono  disciplinate  dagli
          ordinamenti  degli istituti di formazione di ciascuna Forza
          armata.
                 8. L'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui ai
          commi  4  e  5  e' rideterminata, a seguito del superamento
          degli  esami di fine corso, dalla media del punteggio della
          graduatoria  del concorso e di quello conseguito al termine
          del  corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
          pari  grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
          Accademie  militari  che terminano il ciclo formativo nello
          stesso anno.
                 9. I candidati che non superino il corso applicativo
          sono  collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
          o  completare  gli  obblighi  di  leva ovvero restituiti ai
          ruoli  di  provenienza.  Il  periodo di durata del corso e'
          computato  per  intero  ai fini dell'anzianita' di servizio
          per  i  militari  in  servizio permanente e per il restante
          personale  non  e'  computabile  ai  fini dell'assolvimento
          degli obblighi di leva.
                 9-bis. Nel   caso   di  immissione  nelle  accademie
          militari  o  di conseguimento della nomina ad ufficiale per
          effetto   delle  disposizioni  del  presente  articolo,  al
          personale  proveniente, senza soluzione di continuita', dai
          ruoli  del  complemento  degli  ufficiali,  dal  ruolo  dei
          marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di
          truppa,  qualora  gli  emolumenti  fissi  e continuativi in
          godimento  siano  superiori  a quelli spettanti nella nuova
          posizione,  e'  attribuito  un  assegno personale pari alla
          relativa  differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
          stipendiali  conseguenti  a  progressione di carriera o per
          effetto di disposizioni normative a carattere generale.".
                 - I  testi  degli  articoli  7,  8  e 11 del decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3
          della  legge  6 marzo  1992, n. 216, in materia di riordino
          dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento   del   personale  non  direttivo  delle  Forze
          armate), e successive modificazioni sono i seguenti:
                 "Art.    7 (Volontari    di    truppa    in    ferma
          breve). - 1. Le  Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
          carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma
          breve secondo le seguenti ripartizioni:
                   Esercito 23.000;
                   Marina 5.509;
                   Aeronautica 2.250.
                 Nell'ambito  della  Marina possono essere, altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          Capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
                 2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
                 3. Ai   volontari   in   ferma  breve,  che  abbiano
          completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad
          applicarsi  le  disposizioni  dell'art.  3, comma 65, della
          legge  24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento
          di attuazione.
                 4. I    volontari    in    ferma    breve   dovranno
          prioritariamente  essere impiegati nelle unita' operative e
          addestrative      dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica.".
                 "Art.  8 (Volontari  di truppa in ferma breve). - 1.
          Le  disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3,
          comma   65,   della   legge   24 dicembre   1993,  n.  537,
          disciplinano  il  reclutamento  in  relazione alle esigenze
          numeriche  fissate  annualmente  in  legge  di bilancio, il
          proscioglimento  e  l'accesso  dei  volontari  che  abbiano
          completato  senza demerito la ferma triennale alle carriere
          iniziali  della  Difesa, delle Forze di polizia e dei Corpi
          armati dello Stato.
                 2. Il  periodo trascorso in ferma volontaria per una
          durata  non  inferiore  al doppio della durata del servizio
          militare  di  leva e' valido agli effetti dell'assolvimento
          degli obblighi di leva.
                 3. I  volontari in ferma breve non possono contrarre
          matrimonio,  pena  la  decadenza  dalla  ferma  contratta e
          conseguente proscioglimento.".
                 "Art.     11 (Reclutamento     nel     ruolo     dei
          marescialli). - 1. Il  personale  del ruolo dei marescialli
          dell'Esercito   (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),  della
          Marina  e  dell'Aeronautica,  in  rapporto alle consistenze
          degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
                   a) per  il  70% dei posti disponibili in organico,
          dagli  allievi  delle  rispettive scuole sottufficiali. Gli
          allievi  sono  reclutati  con  ferma  di  anni  due tramite
          concorsi banditi con decreto ministeriale;
                   b) per  il  30% dei posti disponibili in organico,
          dagli  appartenenti  al  ruolo  dei sergenti e al ruolo dei
          volontari   di   truppa  in  servizio  permanente,  tramite
          concorso   interno  e  superamento  di  apposito  corso  di
          qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
                 I  posti  di  cui  alla  lettera  b),  eventualmente
          rimasti  scoperti,  possono  essere  devoluti in aumento al
          numero dei posti previsti alla lettera a).
                 2. Ai  concorsi  di cui alla lettera a) del comma 1,
          possono partecipare:
                   a) i giovani che:
                     1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non
          appartenenti alla Repubblica;
                     2)  non  siano  incorsi: in condanne per delitti
          non colposi; nel proscioglimento da precedente arruolamento
          volontario  in  qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello
          Stato, d'autorita' o d'ufficio;
                     3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
                     4)  abbiano,  se  minorenni,  il consenso di chi
          esercita la potesta', o la tutela;
                     5)   siano   riconosciuti   in   possesso  della
          idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare
          incondizionato    e   agli   incarichi,   specializzazioni,
          categorie e specialita' di assegnazione;
                     6)  compiano  il  diciassettesimo anno di eta' e
          non  abbiano  compiuto  il  ventiseiesimo anno di eta' alla
          data  prevista per la scadenza del termine di presentazione
          delle   domande.  Per  coloro  che  abbiano  gia'  prestato
          servizio  militare  obbligatorio  o  volontario  il  limite
          massimo  e'  elevato a ventotto anni qualunque sia il grado
          da  essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti
          di  eta'  previsti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  i
          pubblici impieghi;
                     7)  siano  in possesso del diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso;
                   b) gli  appartenenti  ai  ruoli dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i
          graduati  in  ferma  volontaria  o di leva in servizio che,
          alla   data   prevista  per  la  scadenza  del  termine  di
          presentazione delle domande:
                     1)  siano  in possesso del diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso;
                     2)  non abbiano superato il ventottesimo anno di
          eta';
                     3)    non    abbiano   riportato   la   sanzione
          disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o
          nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
                     4)   siano   in  possesso  della  qualifica  non
          inferiore   a   "nella  media"  o  giudizio  corrispondente
          nell'ultimo  biennio  o nel periodo di servizio prestato se
          inferiore a due anni.
                 3. Ai  concorsi  di cui alla lettera b) del comma 1,
          possono partecipare:
                   a) nel  limite  del 10% dei posti disponibili, gli
          appartenenti  al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
          nel  bando  di  concorso  per  la  scadenza  del termine di
          presentazione delle domande:
                     1)  non abbiano superato il quarantesimo anno di
          eta';
                     2)  abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in
          servizio  permanente la qualifica di almeno "superiore alla
          media" o giudizio corrispondente;
                     3)    non    abbiano   riportato   la   sanzione
          disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
                   b) nel  limite  del 20% dei posti disponibili, gli
          appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
          che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
                     1)  abbiano  compiuto  sette anni di servizio di
          cui almeno quattro in servizio permanente;
                     2)  siano  in possesso del diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso.
                 Le  norme  per lo svolgimento dei concorsi di cui al
          comma  2, compresa la definizione dei titoli e delle prove,
          la  loro  valutazione,  la  nomina  delle  commissioni e la
          formazione  delle  graduatorie  e quelle per lo svolgimento
          dei  relativi  corsi  sono  stabilite  con apposito decreto
          ministeriale per ciascuna Forza armata.
                 4. Il  personale  vincitore del concorso di cui alla
          lettera  a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di
          formazione  e  di  specializzazione, completato da tirocini
          complementari  fino  alla  concorrenza dei due anni, presso
          ciascuna  Forza  armata, avuto riguardo alle assegnazioni e
          agli  incarichi,  alle  specializzazioni,  alle categorie e
          specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza
          armata,  in  base  alle  esigenze  specifiche, al risultato
          della  selezione  psico-fisica e attitudinale, nonche' alle
          preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo
          di   formazione   ed  istruzione  nonche'  dei  periodi  di
          tirocinio  complementare, gli allievi vengono sottoposti ad
          esame  e  trattenuti  d'ufficio  per  il periodo necessario
          all'espletamento  delle  prove.  Al  superamento dell'esame
          sono  nominati,  sulla  base  della  graduatoria di merito,
          marescialli  e gradi corrispondenti in servizio permanente,
          con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
          avuto  termine  gli  esami  finali.  Gli allievi non idonei
          possono  essere  trattenuti a domanda per sostenere per una
          sola volta il primo esame utile.
                 5. [Al  personale proveniente dal ruolo dei sergenti
          e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente,
          che  frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il
          titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
          modificazioni].
                 6. Ai  restanti allievi si applicano le disposizioni
          previste  dai rispettivi regolamenti interni degli istituti
          preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.
                 7. Gli  allievi  impediti  da  infermita' temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare    o   sospesi   dal   servizio   per   motivi
          precauzionali    o    per   altra   comprovata   causa   di
          forza maggiore  non  possono  partecipare agli esami finali
          per  l'immissione  nel servizio permanente. Essi proseguono
          il  servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al
          cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause
          non  comportino  proscioglimento  dalla ferma, sono ammessi
          alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
          esami  sono  promossi e immessi nel servizio permanente con
          la  stessa  decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
          sarebbero  stati valutati in assenza delle cause impeditive
          di  cui  sopra  e con l'anzianita' relativa determinata dal
          posto  che  avrebbero  occupato,  in relazione al punteggio
          globale  ottenuto,  nella  graduatoria  di  merito dei pari
          grado medesimi.
                 8. Il  personale  di cui alla lettera b) del comma 1
          viene  inserito  nel  ruolo dei marescialli con il grado di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti  con  decorrenza  dal
          giorno   successivo   alla   data   di  nomina  dell'ultimo
          maresciallo  proveniente  dal  corso,  di  cui  al comma 4,
          concluso nell'anno.
                 9. La  partecipazione a corsi di particolare livello
          tecnico,  svolti  anche  durante la formazione iniziale, e'
          subordinata  al  vincolo  di  una  ulteriore  ferma di anni
          cinque,  che  permane  anche dopo il passaggio nel servizio
          permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
          La  ferma  precedentemente contratta non rimane operante in
          caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.".
                 - I  testi  degli  articoli  20 e 44 del testo unico
          delle       disposizioni       legislative      concernenti
          l'amministrazione  e  la contabilita' dei corpi, istituti e
          stabilimenti  militari,  di cui al regio decreto 2 febbraio
          1928,   n.   263   (Approvazione   del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
          contabilita'  dei corpi, istituti e stabilimenti militari),
          sono i seguenti:
                 "Art.   20 (art.   15,   legge  17 luglio  1910,  n.
          511). - Per   provvedere   alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli  riguardanti  le  spese  di  cui all'art. 11 ed ai
          bisogni  di  cui  all'art.  39  e' istituito nello stato di
          previsione  della spesa del Ministero della guerra un fondo
          a disposizione.
                 La   prelevazione  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione  nei  capitoli suddetti e' fatta per decreto del
          Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.
                 I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo sono indicati in un elenco da
          annettersi   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della guerra.".
                 "Art.   44 (art.   50,   legge  17 luglio  1910,  n.
          511). - Le  disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26,
          28,  29,  36,  37,  38,  39  e  41  sono  estese, in quanto
          applicabili, all'amministrazione della Marina militare.".
                 - Il testo dell'art. 2 del regolamento per i servizi
          di  cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui
          al  regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391( Approvazione del
          regolamento  per  servizi  di  cassa  e  contabilita' delle
          Capitanerie di porto) e' il seguente:
                 "Art.  2. - E'  abrogato il regio decreto 22 gennaio
          1920. Il presente decreto avra' vigore dal 1 luglio 1933.".
                 - Il  titolo  della  legge  6 agosto 1991, n. 255 e'
          "Potenziamento  degli organici del personale militare delle
          Capitanerie  di porto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 agosto 1991, n. 190).
                 - Per  il  testo  dell'art.  36  del  regio  decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 2.".
                 - Il  testo  dell'art. 61-bis del sopra citato regio
          decreto e' il seguente:
                 "Art.   61-bis. - Gli   ordini   di   accreditamento
          riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
          competenze  che  in  conto  residui,  rimasti in tutto o in
          parte   inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio,  possono
          essere  trasportati  interamente  o  per la parte inestinta
          all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario
          delegato.
                 La  disposizione  di  cui al precedente comma non si
          applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
          che,  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del presente
          decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
          dell'esercizio.".
                 - Il  titolo della legge 15 dicembre 1990, n. 396 e'
          "Interventi    per   Roma,   capitale   della   Repubblica"
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n.
          300).