Art. 12.
                 (Stato di previsione del Ministero
                della difesa e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
   2.  Il  numero  massimo  dei graduati di leva aiuto specialisti in
servizio  nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e' fissato,
per l'anno finanziario 2002, come segue:
   a) Esercito n. 23.000;
   b) Marina n. 9.840;
   c) Aeronautica n. 11.540.
   3.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di  complemento
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  da  mantenere in
servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:
   a) Esercito n. 15;
   b) Marina n. 170;
   c) Aeronautica n. 215.
   4.  Il  numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere
alla  ferma  di  cui  al  primo comma dell'articolo 37 della legge 20
settembre  1980,  n.  574, e' stabilito, per l'anno finanziario 2002,
come segue:
   a) Esercito n. 250;
   b) Marina n. 130;
   c) Aeronautica n. 100;
   d) Carabinieri n. 80.
   5.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
finanziario 2002, come segue:
   a) Esercito n. 1.200;
   b) Carabinieri n. 107.
   6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni del Corpo degli
equipaggi militari marittimi in forma volontaria ai sensi del settimo
comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368,
come  sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447,
e' fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unita'.
   7.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,   della   legge   10   giugno   1964,  n.  447,  e  successive
modificazioni,  e'  fissata,  per  l'anno  finanziario 2002, in 1.079
unita'.
   8.  Il  contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere
ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi
e'  fissato,  per  l'anno  finanziario 2002, a norma dell'articolo 4,
comma  1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
in 12.000 unita'.
   9.  Il  numero  massimo  dei militari volontari in ferma biennale,
triennale  o  quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge
24  dicembre  1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo
12  maggio 1995, n. 196, e' fissato, per l'anno finanziano 2002, come
segue:
   a) Esercito n. 24.000;
   b) Marina n. 5.318;
   c) Aeronautica n. 2.075.
   10.  Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi  internazionali" (interventi) - specificamente afferenti le
infrastrutture    multinazionali   NATO   -   e   "Ammodernamento   e
rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero
della   difesa,   si  applicano,  per  l'anno  finanziario  2002,  le
disposizioni   contenute   nel   secondo  comma  dell'articolo  36  e
nell'articolo  61-bis  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
   11.   Alle   spese  per  le  infrastrutture  multinazionali  NATO,
sostenute  a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi e
organismi  internazionali" (interventi) dello stato di previsione del
Ministero  della  difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione
delle  gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio  atlantico. Deve
essere   in  ogni  caso  garantita  la  trasparenza  delle  procedure
d'appalto,  d'assegnazione  e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della
legge  13  settembre  1982,  n. 646, e successive modificazioni. Alle
spese  medesime  non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
   12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge
22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio
e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese
generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Arma dei carabinieri".
   13.  Ai  fini  dell'attuazione  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   15   novembre  2000,  n.  424,  recante  il  regolamento
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa,
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della  difesa,  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento
dell'Agenzia medesima.
 
             Note all'art. 12:
                 - Il  testo  vigente  dell'art.  15  della  legge 19
          maggio  1986,  n.  224  (Norme  per  il  reclutamento degli
          ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze
          armate  e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre
          1980,  n.  574,  riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
          ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) e'
          il seguente:
                 "Art.  15. - 1. Il  numero  massimo  degli ufficiali
          piloti   di   complemento  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica,  reclutati  in  base alla presente legge,
          che,   per   ciascun  esercizio  finanziario,  puo'  essere
          mantenuto  in  servizio,  e' determinato annualmente con la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  di previsione dello
          Stato.
                 2. Agli  ufficiali  di  cui  al  precedente comma si
          applicano  le  norme  previste  dagli  articoli 43, 44 e 47
          della  legge  20  settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di
          cui  all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal
          successivo art. 33.
                 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare,
          anche  negli  anni  successivi  al  1983,  le  norme di cui
          all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
                 - Il  testo  vigente  del  primo  comma dell'art. 37
          della  legge  20 settembre  1980,  n.  574  (Unificazione e
          riordinamento  dei ruoli normali, speciali e di complemento
          degli    ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina   e
          dell'Aeronautica) e' il seguente:
                 "Art.  37. - Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali
          di    complemento    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di
          servizio  dalla  nomina  ad  ufficiale  o  ad aspirante, di
          vincolarsi  ad  una ferma volontaria di due anni decorrente
          dal  giorno successivo a quello del compimento del servizio
          di prima nomina.".
                 - Il  testo  vigente  dell'ultimo  comma dell'art. 9
          della  legge  10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari
          dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  e nuovi
          organici  dei  sottufficiali  in  servizio permanente delle
          stesse forze armate) e' il seguente:
                 "La  forza  organica  dei  sergenti e dei graduati e
          militari  di  truppa  in  ferma volontaria e in rafferma e'
          determinata annualmente con la legge di bilancio".
                 - Il testo vigente del settimo comma dell'art. 2 del
          regio  decreto-legge  1  luglio  1938,  n.  1368 (Modifiche
          all'ordinamento  del  C.R.E.M.  ed allo stato giuridico dei
          sottufficiali   della   regia   marina),   come  sostituito
          dall'art.  18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per
          i  volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
          e  nuovi  organici dei sottufficiali in servizio permanente
          delle stesse forze armate) e' il seguente:
                 "La  forza  organica  dei  sergenti, dei sottocapi e
          comuni  del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi in ferma
          volontaria  o in rafferma e' determinata annualmente con la
          legge di bilancio".
                 - Il  testo  vigente dell'ultimo comma dell'art. 27,
          della  legge  10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari
          dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  e nuovi
          organici  dei  sottufficiali  in  servizio permanente delle
          stesse  forze  armate),  e  successive modificazioni, e' il
          seguente:
                 "La   forza  organica  dei  sergenti  e  quella  dei
          graduati  e  militari  di  truppa  in  ferma  volontaria  e
          rafferma e' determinata con la legge di bilancio".
                 - Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, lettera b),
          del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
          stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non
          dirigente dell'Arma dei carabinieri), e' il seguente:
                 "Art.  4 (Reclutamento  dei  carabinieri). - 1. Sono
          consentiti:
                   (Omissis);
                   b) arruolamenti    volontari    come   carabinieri
          ausiliari,   per   la  sola  ferma  di  leva,  dei  giovani
          appartenenti  alla classe che viene chiamata alle armi, nei
          limiti  delle  vacanze  esistenti nei quadri organici e dei
          posti  disponibili  nel contingente determinato annualmente
          con legge di bilancio".
                 - Il testo vigente degli articoli 5 e 35 della legge
          24 dicembre  1986,  n.  958 (Norme sul servizio militare di
          leva e sulla ferma di leva prolungata) e' il seguente:
                 "Art.  5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari
          ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a
          domanda,  alla commutazione della ferma di leva in ferma di
          leva  prolungata,  biennale  o triennale, in relazione alle
          esigenze  numeriche  delle Forze armate fissate annualmente
          nella  legge  di bilancio, nei limiti e con le modalita' di
          cui  agli  articoli  34  e  35,  stabilite nel manifesto di
          chiamata  alle  armi  e  nel  precetto per la presentazione
          all'esame personale presso il Consiglio di leva.
                 2. I  militari ammessi alla ferma di leva prolungata
          sono   inclusi   nei   corsi   di   qualificazione   e   di
          specializzazione   effettuati   dall'Amministrazione  della
          difesa.
                 3. Per  l'assegnazione  ai suddetti corsi sono prese
          in  considerazione, oltre alle richieste degli interessati,
          anche  le  qualificazioni  e le specializzazioni possedute,
          nonche'  i  risultati  degli esami fisio-psico-attitudinali
          effettuati in sede di visita di leva.
                 4. I  giovani  ammessi alla ferma di leva prolungata
          possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi,
          entro i primi trenta giorni di durata del corso".
                 "Art.   35 (Arruolamenti). - 1. Il   Ministro  della
          difesa  ha  facolta' di indire bandi per la commutazione, a
          domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o
          triennale,  per  i  militari  che  non  abbiano superato il
          ventiduesimo anno di eta'.
                 2.  Il  Ministro della difesa ha, inoltre, facolta',
          qualora  il  numero dei richiedenti la commutazione di leva
          risulti  insufficiente  a soddisfare le esigenze organiche,
          di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano
          ancora  assolto  l'obbligo  di  leva ed abbiano compiuto il
          diciassettesimo   anno   di   eta'   e   non   superato  il
          ventiduesimo.
                 3.   I  militari  in  ferma  prolungata  biennale  o
          triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile
          delle    loro    aspirazioni,    alle    categorie,    alle
          specializzazioni,  alle  specialita'  ed  agli incarichi di
          impiego  indicati  nei  bandi  di arruolamento in base alle
          esigenze di ciascuna Forza armata.
                 4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale
          o  triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli
          obblighi di leva.
                 5.  Per  il  proscioglimento  della ferma volontaria
          contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo
          III  della  legge  31 luglio  1954,  n.  599,  e successive
          modifiche,  nonche'  quelle  previste dalla legge 10 maggio
          1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
                 6.   Gli   allievi  delle  accademie,  delle  scuole
          formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali,
          che  abbiano  seguito  da  arruolati i rispettivi corsi per
          almeno  ventiquattro  mesi,  sono esonerati dal compiere il
          servizio militare di leva".
                 - Il   testo   vigente   dell'art.   7  del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3
          della  legge  6  marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
          dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate)
          e' il seguente:
                 "Art.  7  (Volontari di truppa in ferma breve). - 1.
          Le  Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:
                   Esercito 23.000;
                   Marina 5.509;
                   Aeronautica 2.250.
                 Nell'ambito  della  Marina possono essere, altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
                 2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
                 3.   Ai   volontari  in  ferma  breve,  che  abbiano
          completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad
          applicarsi  le  disposizioni  dell'art.  3, comma 65, della
          legge  24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento
          di attuazione.
                 4.    I    volontari   in   ferma   breve   dovranno
          prioritariamente  essere impiegati nelle unita' operative e
          addestrative      dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica".
                 - Per  il  testo  dell'art.  36,  secondo comma, del
          regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e successive
          modificazioni, si veda in nota all'art. 2.
                 - Per  il  testo dell'art. 61-bis del suddetto regio
          decreto, si veda in nota all'art. 10.
                 - Il titolo della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
          successive   modificazioni   (Pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  14  settembre  1982,  n.  253)  e'  il seguente:
          "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale  ed  integrazione  alle  leggi  27
          dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
          1965,  n.  575. Istituzione di una commissione parlamentare
          sul fenomeno della mafia".
                 - Il   testo   vigente   dell'art.   2  del  decreto
          legislativo  28  dicembre 1998,  n.  496 (Razionalizzazione
          delle  procedure  contrattuali  dell'Amministrazione  della
          difesa,  a  norma  dell'art.  54,  comma 10, della legge 27
          dicembre 1997, n. 449) e' il seguente:
                 "Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  organismi
          consultivi).  -  1. E' istituito, presso il Ministero della
          difesa,  un  comitato  consultivo presieduto dal segretario
          generale della Difesa.
                 2.   Il   comitato  e'  composto  dal  sottocapo  di
          stato maggiore  della  Difesa  o  da un capo reparto da lui
          delegato,  da  un  dirigente  generale  del Ministero della
          difesa,  da  un  magistrato  del  Consiglio di Stato, da un
          magistrato  della  Corte  dei  conti  e  da due esperti con
          specifica  competenza  in  materia  di  analisi dei costi e
          contabilita' industriale.
                 3.  Alle  riunioni  del  comitato  sono  chiamati  a
          partecipare,  senza  diritto  di  voto,  in  relazione alla
          specificita'    degli    argomenti    in   discussione,   i
          rappresentanti  degli  stati maggiori  di  forza  armata di
          volta  in  volta  interessati e, in qualita' di relatori, i
          direttori generali competenti.
                 4.  I  componenti  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa.  Con lo stesso decreto il Ministro
          della  difesa  individua  il  vice  segretario generale che
          presiede  il  comitato  in  caso  di assenza, impedimento o
          vacanza  della  carica di segretario generale della Difesa.
          Le  funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del
          segretario generale della Difesa.
                 5.  Il parere del comitato e' richiesto sui progetti
          di   contratto   derivanti   da   accordi  di  cooperazione
          internazionale   in   materia  di  armamenti  e  su  quelli
          attuativi  di  programmi  approvati con legge o con decreto
          del  Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
          4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
          all'art.  1  del  decreto  legislativo 19 dicembre 1991, n.
          406, per gli appalti di lavori pubblici.
                 6.  I  pareri  del  comitato  riguardano  i  profili
          tecnici,   amministrativi  ed  economici  dei  progetti  di
          contratto  sottoposti  al  suo  esame  e  la  congruita'  e
          convenienza  dei prezzi stimati da porre a base delle gare,
          o concordati con le imprese appaltatrici.
                 7.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 8 del decreto
          legislativo   12   febbraio   1993,   n.  39,  non  trovano
          applicazione   relativamente   ai   progetti  di  contratto
          relativi   a   sistemi  informativi  militari  a  carattere
          operativo   connessi   con   lo   svolgimento   di  compiti
          concernenti la difesa nazionale".
                 - Per  il  testo  degli  articoli  20 e 44 del regio
          decreto  2  febbraio 1928,  n.  263 (Approvazione del testo
          unico    delle    disposizioni    legislative   concernenti
          l'amministrazione  e  la contabilita' dei corpi, istituti e
          stabilimenti militari) vedi in note all'art. 10.
                 - Il  testo  vigente  dell'art.  7  della  legge  22
          dicembre  1932,  n.  1958 (Norme per l'amministrazione e la
          contabilita' degli enti aeronautici) e' il seguente:
                 "Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del
          ministero  dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
          bilancio.
                 I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con la
          conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
          con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla
          Corte dei conti".
                 - Il   titolo   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 e' "Regolamento recante
          norme  sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia
          industria   difesa,   a  norma  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300"  (Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17).