Art. 13.
         (Stato di previsione del Ministero delle politiche
            agricole e forestali e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno
finanziario  2002,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione
del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura   e   pesca,   e   riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale.
   3.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,  recante  il  piano  per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca  marittima,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte
corrente  e  nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  per l'anno
finanziario  2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di   competenza   e   di  cassa  occorrenti  per  la  modifica  della
ripartizione  dei  fondi  tra  i vari settori d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
   4.  Per  l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'anno   medesimo,   delle  somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle
finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  iscritte,  per residui,
competenza  e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel
settore   agricolo   e   forestale"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Politiche  agricole  e  agroindustriali  nazionali"
dello  stato  di  previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali,  in  attuazione  della  legge  23  dicembre  1999, n. 499,
concernente  razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale.
   6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001,
n.  227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e
la  modernizzazione  dei  settori  forestale  e agricolo, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali,  e'  autorizzato  a ripartire, con
propri  decreti,  l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
             Note all'art. 13:
                 - Il  testo  vigente  dell'art.  31  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e
          successive modificazioni, e' il seguente:
                 "Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a
          riserva   naturale). - 1. Fino  alla  riorganizzazione,  ai
          sensi  dell'art.  9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
          Corpo  forestale  dello  Stato, le riserve naturali statali
          sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
          dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
          fronte  alle  esigenze  di  gestione delle riserve naturali
          statali  indicate  nel programma, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, ed in attesa
          della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
          n.  183  del  1989,  la  composizione e le funzioni dell'ex
          Azienda  di  Stato  possono essere disciplinate con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri da emanarsi su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il
          Ministro  dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
          delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
          5 aprile 1985, n. 124.
                 2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
          trasmette  al  Comitato  l'elenco delle aree individuate ai
          sensi  del  decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
          del   29   luglio  1987,  e  delle  altre  aree  nella  sua
          disponibilita'  con  la proposta della loro destinazione ad
          aree  naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
          di  un completamento, con particolare riguardo alla regione
          Veneto   e   alla   regione  Lombardia,  dei  trasferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                 3.  La gestione delle riserve naturali, di qualunque
          tipologia,  istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
          o  vengano  a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
          affidata all'Ente parco.
                 4.  Le  direttive  necessarie  per la gestione delle
          riserve  naturali  statali  e  per  il raggiungimento degli
          obiettivi    scientifici,   educativi   e   di   protezione
          naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
          sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349".
                 - Il   testo   vigente   dell'art.  77  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59) e' il seguente:
                 "Art.  77 (Compiti  di  rilievo  nazionale). - 1. Ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera c), della legge 15
          marzo  1997,  n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
          funzioni  in  materia di parchi naturali e riserve statali,
          marine  e  terrestri,  attribuiti  allo Stato dalla legge 6
          dicembre 1991, n. 394.
                 2.  L'individuazione,  l'istituzione e la disciplina
          generale  dei  parchi  e  delle riserve nazionali, comprese
          quelle   marine  e  l'adozione  delle  relative  misure  di
          salvaguardia  sulla  base  delle  linee  fondamentali della
          Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la Conferenza
          unificata".
                 - Il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
                 - La  legge  10  febbraio  1992,  n. 165 (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  27  febbraio  1992, n. 48) reca
          modifiche  ed  integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
          41  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1982,
          n. 53).
                 - Il  testo  vigente  dell'art.  24,  comma 2, della
          legge  11  febbraio 1992,  n.  157 (Norme per la protezione
          della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
          venatorio) e' il seguente:
                 "2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
          il  31  marzo  di ciascun anno con decreto del Ministro del
          tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                   a) 4    per   cento   per   il   funzionamento   e
          l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  del  Comitato
          tecnico faunistico-venatorio nazionale;
                   b) 1  per  cento  per  il pagamento della quota di
          adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                   c) 95  per  cento  fra  le  associazioni venatorie
          nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
          documentata consistenza associativa".
                 - La  legge  23  dicembre 1999, n. 499 e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
                 - I  decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e 18
          maggio  2001,  n.  228 sono pubblicati nella nella Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario.