Art. 15.
              (Stato di previsione del Ministero della
                   salute e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  salute, per l'anno finanziario 2002, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
   2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base "Programma
anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tutela  della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei
rapporti  internazionali"  dello  stato  di  previsione del Ministero
della   salute   si   applicano,  per  l'anno  finanziario  2002,  le
disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
della  salute  per  l'anno  finanziario  2002, delle somme versate in
entrata  dalle  federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi
sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i
fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  o
sperimentazione,   delle   unita'   previsionali   di  base  "Ricerca
scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ordinamento unitario, ricerca ed organizzazione del
Ministero"  dello  stato di previsione del Ministero della salute, in
relazione  a  quanto  disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
riassegnare  per  l'anno  finanziario  2002,  con  propri decreti, le
entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di
controllo,   di  programmazione,  di  informazione  e  di  educazione
sanitaria  del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i
fondi  per  il  finanziamento  delle attivita' relative ai prelievi e
trapianti  di  organi  e di tessuti, dell'unita' previsionale di base
"Prelievi  e  trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro
di  responsabilita' "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione
del  Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute,
in  relazione  a  quanto disposto dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, e
successive modificazioni.
   7.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge
29  dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  febbraio  2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri della salute e della difesa e' autorizzato a
ripartire,  con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali
di  base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della
difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di
monitoraggio   sulle  condizioni  sanitarie  dei  cittadini  italiani
impegnati   nell'area   Kosovo/Bosnia-Erzegovina,   nonche'   per  il
controllo  delle  sostanze  alimentari importate dalla predetta area"
dell'unita' previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di
pertinenza  del centro di responsabilita' "Tutela della salute umana,
della  sanita'  pubblica  veterinaria  e dei rapporti internazionali"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della salute per l'anno
finanziario 2002.
 
             Note all'art. 15:
                 - Per  il  secondo  comma  dell'art.  36  del  regio
          decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art.
          2.
                 - Il  testo  vigente  dell'art.  12,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della   legge   23  ottobre  1992,  n.  421)  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
                 "2.  Una  quota  pari  all'1%  del  Fondo  sanitario
          nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
          dalla  quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
          e  del  Ministero  del  bilancio per le parti di rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
                   a) attivita'  di  ricerca  corrente  e finalizzata
          svolta da:
                     1)   Istituto   superiore   di  sanita'  per  le
          tematiche di sua competenza;
                     2)  Istituto  superiore  per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
                     3)  istituti  di  ricovero  e  cura  di  diritto
          pubblico   e  privato  il  cui  carattere  scientifico  sia
          riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
                     4)  istituti zooprofilattici sperimentali per le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
                   b) iniziative  previste  da  leggi nazionali o dal
          Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
          dei donatori di midollo osseo;
                   c) rimborsi  alle  unita' sanitarie locali ed alle
          aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari  esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di
          cui  al  presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art.
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni".
                 - Il  testo  vigente  dell'art.  5,  comma 12, della
          legge  29  dicembre 1990,  n. 407 (Disposizioni diverse per
          l'attuazione  della manovra di finanza pubblica 1991-1993),
          e' il seguente:
                 "12.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti).".
                 - Il  testo  vigente  dell'art.  7  della  legge  14
          ottobre  1999,  n.  362  (Disposizioni  urgenti  in materia
          sanitaria) e' il seguente:
                 "Art.  7 (Incentivazione  sperimentale del personale
          non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale
          del     Ministero    della    sanita). - 1. In    relazione
          all'accresciuta   complessita'  dei  compiti  assegnati  al
          Ministero  della sanita' in materia di vigilanza, ispezione
          e  controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi,
          e  allo  scopo anche di armonizzare i trattamenti economici
          di  tutti  i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario
          di    livello    dirigenziale,    sono    destinate    alle
          sperimentazioni   e   relative   contrattazioni  collettive
          previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 4 novembre
          1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle
          economie  di  gestione,  anche  quote  delle entrate di cui
          all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".
                 - Il  titolo  della  legge  1  aprile 1999, n. 91, e
          successive  modificazioni  e'  "Disposizioni  in materia di
          prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87).
                 - Il testo vigente dell'art. 4-bis del decreto legge
          29  dicembre 2000,  n.  393  (Proroga  della partecipazione
          militare   italiana  a  missioni  internazionali  di  pace,
          nonche'  dei  programmi  delle Forze di polizia italiane in
          Albania),   convertito   con   modificazioni   dalla  legge
          28 febbraio 2001, n. 27 e' il seguente:
                 "Art.     4-bis (Monitoraggio    sanitario). - 1. E'
          disposta  la  realizzazione di una campagna di monitoraggio
          sulle  condizioni  sanitarie  dei  cittadini italiani che a
          qualunque  titolo  hanno  operato  od operano nei territori
          della  Bosnia-Herzegovina  e  del  Kosovo,  in  relazione a
          missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria,
          nonche'    di    tutto    il   personale   della   pubblica
          amministrazione,   incluso   quello  a  contratto,  che  ha
          prestato  o presta servizio, nei predetti territori, presso
          le  rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati,
          e  dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto.
          I  relativi  accertamenti  sanitari  sono  svolti  a titolo
          gratuito  presso  qualsiasi  struttura sanitaria militare o
          civile.
                 2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il Ministro
          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le  modalita', le
          condizioni  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  presente
          articolo  e  per  gli  eventuali  controlli  sulle sostanze
          alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
                 3.   Il   Governo  trasmette  quadrimestralmente  al
          Parlamento  una  relazione  del Ministro della difesa e del
          Ministro  della sanita' sullo stato di salute del personale
          militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
          Jugoslavia".