Art. 18.
                       (Disposizioni diverse)

   1.  Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unita'
previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative,
rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella
Tabella A allegata alla presente legge.
   2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unita' previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo  20  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, sono quelle
indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.
   3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti  unita' previsionali di base,
anche  di  nuova  istituzione,  con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
   4.  Per  gli allievi del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo
di  polizia  penitenziaria,  degli agenti della Polizia di Stato, del
Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la
composizione  della  razione  viveri  in  natura e le integrazioni di
vitto  e  di  generi  di  conforto  per i militari dei Corpi medesimi
nonche'   per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  in  speciali
condizioni  di  servizio,  sono  determinate,  per l'anno finanziario
2002,  in  conformita'  alle tabelle allegate al decreto del Ministro
della  difesa  adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi
regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2002,  alle  pertinenti  unita' previsionali di base dei
Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale,  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
   7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e
successive  modificazioni,  concernente  collaborazione  con  i Paesi
dell'Europa  centrale  e orientale, il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio in termini di competenza, residui e di cassa
in  relazione  alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
   8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei
Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di
competenza   e  di  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita'
esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite
unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati  dall'Unione  europea,  nonche'  di quelli connessi alla
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
   9.  Per  l'attuazione  dei provvedimenti di riordino, anche in via
sperimentale,  delle  amministrazioni  pubbliche - compresi quelli di
cui  ai  decreti  legislativi  30  luglio  1999, n. 300, e successive
modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni -
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  le  variazioni  di  bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri
di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unita' previsionali di base.
   10.  Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che
nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai
processi  di  ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da
altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle
unita'  previsionali  di  base del medesimo centro di responsabilita'
amministrativa,  fatta  eccezione  per  le autorizzazioni di spesa di
natura  obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita'  e  a pagamento
differito  e  per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra
capitoli  di  unita'  previsionali  di  base  dello  stesso  stato di
previsione  limitatamente  alle  spese  di  funzionamento  per  oneri
relativi  a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi
con la operativita' delle Amministrazioni.
   11.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza  e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base
e  centri  di  responsabilita'  amministrativa  delle amministrazioni
interessate  per  le spese concernenti la gestione e il funzionamento
dei  sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo
sviluppo dei sistemi medesimi.
   12.  Il  Ministro  dell'economia e delle Finanze e' autorizzato ad
apportare  con  propri  decreti, in termini di competenza e cassa, le
variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18
della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in
entrata dalle amministrazioni interessate.
   13.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del
personale  dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione,
adottati  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, per quanto concerne il
trattamento   economico  fondamentale  ed  accessorio  del  personale
interessato.
   14.  Gli  stanziamenti  iscritti in bilancio per l'esercizio 2002,
relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale
civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la
corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale
dirigenziale,  non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio,  sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
   15.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate, delle somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita'
previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello
Stato.
   16.  Al  fine  della  razionalizzazione del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle
unita'  previsionali  "funzionamento", per le spese relative al fitto
di   locali   dei   pertinenti   centri   di   responsabilita'  delle
amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione
finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del
Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione
finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette
modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso
Ministero degli affari esteri.
   17.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per
l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e  successive  modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione dei capo I della suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59.
   18.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali
di  base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e
successive  modificazioni,  concernente  disposizioni  in  materia di
federalismo  fiscale,  a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
   19.  Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con i Ministri
interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo
24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per
accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
   20.  In  relazione  alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
12,  del  contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro    del   personale   del   comparto   Ministeri,   concernente
l'assegnazione  temporanea  di  personale ad altra amministrazione in
posizione  di  comando, il Ministro, dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni di
bilancio   tra  le  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  delle
amministrazioni  interessate,  occorrenti per provvedere al pagamento
del   trattamento   economico   al   personale   comandato  a  carico
dell'amministrazione di destinazione.
   21.  Per l'anno finanziario 2002, le unita' previsionali di base e
le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli
allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
 
             Note all'art. 18:
                 - I   testi  vigenti  del  quinto  e  settimo  comma
          dell'art.  20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio) sono i seguenti:
                 "5. Per  le  spese  correnti  possono essere assunti
          impegni  estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio'
          sia   indispensabile  per  assicurare  la  continuita'  dei
          servizi.  Quando  si tratti di spese per affitti o di altre
          continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
          piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
          l'amministrazione   ne   riconosca   la   necessita'  o  la
          convenienza".
                 "7. Non   possono  essere  assunti,  se  non  previo
          assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti
          a  carico  degli  esercizi  successivi  a  quello  in corso
          finche'  il  bilancio di previsione dell'esercizio in corso
          non  sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e
          le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso
          del   Ministro   del   tesoro   puo'   anche   essere  dato
          preventivamente   per   somme  determinate  e  per  singoli
          capitoli  ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla
          Corte dei conti".
                 - Il  testo  vigente  del comma 4 dell'art. 14 della
          legge  28 luglio  1999,  n.  266  (Delega al Governo per il
          riordino  delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della magistratura) e' il seguente:
                 "4. A  decorrere  dal 1 gennaio 2000 la composizione
          della  razione  viveri  in  natura  per  i  militari che ne
          conservano  il  godimento  e'  annualmente  determinata con
          decreto  del Ministro della difesa, da adottare di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  entro il 30 settembre dell'anno
          precedente. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate
          le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i
          generi  di  conforto  da attribuire ai militari in speciali
          condizioni di impiego".
                 - Il  testo  vigente dell'ultimo comma dell'art. 126
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616  (Attuazione  della  delega di cui all'art. 1 della
          legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
                 "Tra  i  capitoli  soppressi ai sensi del precedente
          primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati
          ad  essere  ripartiti  fra  le  regioni  per  le  finalita'
          previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
          delle  quote  di  tali  fondi  da attribuire alle regioni a
          statuto speciale".
                 - Il testo vigente dell'art. 13 della legge 5 agosto
          1981,   n.   416   (Disciplina  delle  imprese  editrici  e
          provvidenze  per l'editoria), e successive modificazioni e'
          il seguente:
                 "Art.     13 (Pubblicita'     di     amministrazioni
          pubbliche). - Le   amministrazioni   statali   e  gli  enti
          pubblici   non  territoriali,  con  esclusione  degli  enti
          pubblici   economici,   sono   tenuti   a   destinare  alla
          pubblicita'  su  giornali  quotidiani e periodici una quota
          non  inferiore  al  settanta  per  cento delle spese per la
          pubblicita'  previste in bilancio. Tali spese devono essere
          iscritte in apposito capitolo di bilancio.
                 Per  la  pubblicita' delle amministrazioni di cui al
          comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica.
                 La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce,
          dandone  comunicazione al Garante, le direttive generali di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione  della pubblicita', delle informazioni e delle
          campagne  promozionali  avvenga senza discriminazioni e con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
                 La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri indica
          criteri  per  la  pubblicita'  finalizzata all'informazione
          sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi,
          le  strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di
          detta  pubblicita'  tenga  conto delle testate che per loro
          natura  raggiungono  le utenze specificamente interessate a
          dette  leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
          del lavoro.
                 Le  amministrazioni  statali,  le regioni e gli enti
          locali,  e  gli  enti  pubblici, economici e non economici,
          sono  tenuti  a  dare  comunicazione, anche se negativa, al
          garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
          corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
          analitico.  Sono  esenti  dall'obbligo  della comunicazione
          negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
                 Le  amministrazioni  e  gli  enti pubblici di cui al
          primo   comma   non   possono   destinare  finanziamenti  o
          contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o
          periodici  al  di  fuori  di  quelli deliberati a norma del
          presente articolo".
                 - Il  titolo della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e
          successive  modificazioni  e'  "Collaborazione  con i Paesi
          dell'Europa   centrale   ed  orientale"  (Pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55).
                 - Il  titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  300,  e'  "Riforma  dell'organizzazione  del Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997, n. 59"
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto 1999, n.
          203, supplemento ordinario).
                 - Il  titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  303, e' "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59"  (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1 settembre
          1999, n. 205, supplemento ordinario).
                 - Il  testo  dell'art.  18  della  legge 11 febbraio
          1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e
          successive modificazioni, e' il seguente:
                 "Art.     18 (Incentivi     e     spese    per    la
          progettazione). - 1. Una  somma  non  superiore all'1,5 per
          cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
          lavoro,  a  valere  direttamente  sugli stanziamenti di cui
          all'art.  16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
          o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
          contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
          adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
          del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
          progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del
          piano  della  sicurezza,  della  direzione  dei lavori, del
          collaudo  nonche'  tra i loro collaboratori. La percentuale
          effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
          stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
          complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
          tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
          alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
          della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
          sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
          personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
          medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
          dell'art.  62  del  regolamento approvato con regio decreto
          23 ottobre  1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
          all'art.  2,  comma 2,  lettera b),  possono  adottare  con
          proprio provvedimento analoghi criteri.
                 2. Il  30  per  cento  della  tariffa  professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque  denominato  e'  ripartito,  con le modalita' ed i
          criteri  previsti  nel regolamento di cui al comma 1, tra i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
                 2-bis. A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei
          capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
          le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
          complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          d.lgs.  14 agosto  1996,  n.  494,  e  agli  studi  per  il
          finanziamento  dei  progetti,  nonche' all'aggiornamento ed
          adeguamento  alla  normativa sopravvenuta dei progetti gia'
          esistenti  d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
          dell'interesse   pubblico  alla  realizzazione  dell'opera.
          Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
          le   province   autonome,   qualora  non  vi  abbiano  gia'
          provveduto,  nonche'  i  comuni  e  le  province  e  i loro
          consorzi.  Per  le  opere finanziate dai comuni, province e
          loro  consorzi  e  dalle  regioni  attraverso il ricorso al
          credito,  l'istituto  mutuante  e' autorizzato a finanziare
          anche   quote  relative  alle  spese  di  cui  al  presente
          articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
                 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
          di   lavoro   a   tempo  parziale  non  possono  espletare,
          nell'ambito   territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,
          incarichi    professionali    per    conto   di   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
                 2-quater. E'  vietato  l'affidamento di attivita' di
          progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
          attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
          determinato  od  altre procedure diverse da quelle previste
          dalla presente legge.".
                 - Il  testo  dell'art.  40  del  decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e'
          il seguente:
                 "Art.    40 (Contratti    collettivi   nazionali   e
          integrativi). - 1. La  contrattazione  collettiva si svolge
          su  tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
          relazioni sindacali.
                 2. Mediante   appositi   accordi  tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni   rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,
          comma 4,  sono  stabiliti  i  comparti della contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
          contrattuale  della  dirigenza  del  ruolo sanitario quanto
          previsto  dall'art.  15 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502, e successive modificazioni ed integrazioni.
          Agli   accordi   che  definiscono  i  comparti  o  le  aree
          contrattuali  si applicano le procedure di cui all'art. 41,
          comma 6.  Per  le figure professionali che, in posizione di
          elevata  responsabilita',  svolgono  compiti di direzione o
          che   comportano   iscrizione   ad   albi   oppure  tecnico
          scientifici   e   di  ricerca,  sono  stabilite  discipline
          distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
                 3. La   contrattazione   collettiva  disciplina,  in
          coerenza  con  il  settore privato, la durata dei contratti
          collettivi    nazionali   e   integrativi,   la   struttura
          contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva   integrativa,   nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie  e  nei  limiti  stabiliti dai contratti collettivi
          nazionali,  tra i soggetti e con le procedure negoziali che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale   e   riguardare   piu'   amministrazioni.  Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata  contratti  collettivi  integrativi in contrasto
          con  vincoli  risultanti  dai  contratti  nazionali  o  che
          comportino   oneri   non   previsti   negli   strumenti  di
          programmazione    annuale   e   pluriennale   di   ciascuna
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono essere applicate.
                 4. Le   pubbliche   amministrazioni  adempiono  agli
          obblighi  assunti  con  i  contratti collettivi nazionali o
          integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
          assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
          ordinamenti.".
                 - Il   testo   vigente   dell'art.   2  del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
          della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
          per  disciplinare  i  contenuti del rapporto di impiego del
          personale  delle  forze di polizia e delle forze armate), e
          successive modificazioni e' il seguente:
                 "Art.    2 (Provvedimenti). - 1. Il    decreto   del
          Presidente  della  repubblica  di  cui all'art. 1, comma 2,
          concernente il personale delle forze di polizia e' emanato:
                   a) per  quanto  attiene  alle  forze di polizia ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                   b) per  quanto  attiene  alle  Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera a) o i sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
                 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  capo  di stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  esercito,
          marina ed aeronautica).
                 3. Le  delegazioni delle organizzazioni sindacali di
          cui  al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
          di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera b),   e   al  comma 2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.".
                 - Il testo vigente dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183  (Coordinamento  delle politiche riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari), e' il seguente:
                 "Art.  5 (Fondo  di  rotazione). - 1. E'  istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
                 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
          di  un  apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                   a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                   b) le   somme   erogate  dalle  istituzioni  delle
          Comunita'  europee  per  contributi  e sovvenzioni a favore
          dell'Italia;
                   c) le  somme da individuare annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                   d) le  somme  annualmente determinate con la legge
          di  approvazione  del  bilancio dello Stato, sulla base dei
          dati di cui all'art. 7.
                 3. Restano  salvi i rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.".
                 - Il  testo vigente dell'art. 7 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa) e' il seguente:
                 "Art.  7. -  1. Ai fini della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
                 2. Sugli  schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
          e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
                 3. Al  riordino  delle  strutture di cui all'art. 3,
          comma 1,  lettera d),  si  provvede,  con  le modalita' e i
          criteri  di  cui  al  comma  4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
          della  presente  legge, entro novanta giorni dalla adozione
          di  ciascun  decreto  di  attuazione  di cui al comma 1 del
          presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
          del  Consiglio  di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
                 3-bis. Il  Governo e' delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
                 - Il  capo I  della suddetta legge comprende i primi
          dieci articoli.
                 - Il  titolo  del  decreto  legislativo  18 febbraio
          2000,  n. 56 e successive modificazioni e' "Disposizioni in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          legge  13 maggio  1999, n. 133", (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62).
                 - Il  testo dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
          n.   133   (Disposizioni   in   materia   di  perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale) e' il seguente:
                 "Art.  10 (Disposizioni  in  materia  di federalismo
          fiscale). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro
          nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi:
                   a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
          favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
          quelli  destinati a finanziare interventi nel settore delle
          calamita'   naturali,   nonche'   di   quelli  a  specifica
          destinazione  per  i  quali sussista un rilevante interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi  quelli  destinati al finanziamento del trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422,  e  della  spesa  sanitaria  corrente; quest'ultima e'
          computata   al  netto  delle  somme  vincolate  da  accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'   degli   istituti   di   ricerca  scientifica  e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali  di interesse e rilievo nazionale e internazionale
          per  ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
          servizi  e  alle  tecnologie  e biotecnologie sanitarie, in
          misura  non  inferiore  alla  relativa spesa storica. Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma 2  dell'art. 121 del
          decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   sono
          determinati,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,   i   criteri  per  il  raccordo
          dell'attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
          nonche'  le  modalita' per il finanziamento delle attivita'
          assistenziali;
                   b) sostituzione  dei  trasferimenti  di  cui  alla
          lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
          alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF, con riduzione delle
          aliquote  erariali  in  modo  tale  da mantenere il gettito
          complessivo  dell'IRPEF  inalterato;  aumento dell'aliquota
          della  compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
          non  potra'  comunque essere superiore a 450 lire al litro;
          istituzione  di una compartecipazione all'I.V.A., in misura
          non   inferiore   al   20 per   cento  del  gettito  I.V.A.
          complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle
          compartecipazioni,  al  netto  di quanto destinato al fondo
          perequativo   di   cui   alla   lettera e),  avvengono  con
          riferimento   a   dati  indicativi  delle  rispettive  basi
          imponibili regionali;
                   c) determinazione   delle   esatte   misure  delle
          aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare,
          tenuto  conto  della regolazione delle quote riversate allo
          Stato   ai   sensi   dell'art.  26,  comma 2,  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  la  copertura
          complessiva dei trasferimenti aboliti;
                   d) previsione   di   meccanismi   perequativi   in
          funzione  della  capacita'  fiscale  relativa ai principali
          tributi  e  compartecipazioni  a  tributi erariali, nonche'
          della  capacita'  di  recupero  dell'evasione fiscale e dei
          fabbisogni  sanitari;  previsione, inoltre, di un eventuale
          periodo  transitorio,  non  superiore  ad  un triennio, nel
          quale  la  perequazione  possa  essere  effettuata anche in
          funzione  della spesa storica; cio' al fine di consentire a
          tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
          funzioni  e  di  erogare  i  servizi  di  loro competenza a
          livelli  essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il territorio
          nazionale,    tenendo   conto   delle   capacita'   fiscali
          insufficienti  a  far  conseguire  tali  condizioni e della
          esigenza   di   superare   gli   squilibri  socio-economici
          territoriali;
                   e) previsione  di  istituire  un fondo perequativo
          nazionale   finanziato  attingendo  alla  compartecipazione
          all'I.V.A.   di   cui  alla  lettera b),  ed  eventualmente
          destinando   a  questa  finalizzazione  anche  quota  parte
          dell'aliquota   della  compartecipazione  all'accisa  sulla
          benzina di cui alla medesima lettera b);
                   f) revisione   del   sistema   dei   trasferimenti
          erariali  agli  enti  locali  in funzione delle esigenze di
          perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva
          e   alla   capacita'   fiscale   relativa  all'ICI  e  alla
          compartecipazione    all'IRPEF    non    facoltativa.    La
          perequazione  deve  basarsi  su quote capitarie definite in
          relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
          infrastrutturali,  nonche'  alle  situazioni  economiche  e
          sociali   e   puo'   essere   effettuata,  per  un  periodo
          transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
                   g) previsione   di   un  periodo  transitorio  non
          superiore   al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione  e'
          vincolata  ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  una spesa definita in
          funzione   della   quota   capitaria  stabilita  dal  piano
          sanitario  nazionale;  la rimozione del vincolo e' comunque
          coordinata  con  l'attivazione  del sistema di controllo di
          cui  alla  lettera i);  gli  eventuali  risparmi  di  spesa
          sanitaria  rimangono  attribuiti  in ogni caso alla regione
          che li ha ottenuti;
                   h) estensione  dei  meccanismi di finanziamento di
          cui  alla  lettera b)  alla  copertura  degli  oneri per lo
          svolgimento  delle  funzioni  e dei compiti trasferiti alle
          regioni,  ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  ad  esito  del  procedimento  di identificazione delle
          risorse  di  cui  all'art. 7 della predetta legge n. 59 del
          1997,  tenuto  conto  dei  criteri  definiti  nelle lettere
          precedenti,  nonche'  dei  criteri  previsti  dall'art. 48,
          comma 11,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
          applicabile;
                   i) previsione  di  procedure  di monitoraggio e di
          verifica  dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base ad
          appropriati  parametri  qualitativi e quantitativi, nonche'
          di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
          condizionando  al loro rispetto la misura dei trasferimenti
          perequativi  e  delle  compartecipazioni; razionalizzazione
          della  normativa  e  delle  procedure  vigenti in ordine ai
          fattori  generatori  della spesa sanitaria, con particolare
          riguardo  alla  spesa  del  personale,  al  fine di rendere
          trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
          ciascun livello di governo;
                   l) previsione   di   una  revisione  organica  del
          trattamento  e del regime fiscale attualmente vigente per i
          contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
          versati ad enti o casse, al fine di:
                     1) riconoscere   un   trattamento   fiscale   di
          prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
          Servizio   sanitario  nazionale,  come  disciplinati  dalle
          disposizioni  attuative  della  legge  30 novembre 1998, n.
          419;
                     2) assicurare  la parita' di trattamento fiscale
          tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
                     3) garantire    l'invarianza   complessiva   del
          gettito  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          fisiche;
                   m) coordinamento  della  disciplina da emanare con
          quella  attualmente  vigente  in  materia  per le regioni a
          statuto  speciale,  salvo  i  profili attribuiti alle fonti
          previste dagli statuti di autonomia;
                   n) estensione    anche    alle    regioni    della
          possibilita'  di partecipare alle attivita' di accertamento
          dei  tributi  erariali,  in analogia a quanto gia' previsto
          per  i comuni dall'art. 44 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
                   o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
          delle  province  al  gettito  dell'IRAP di cui all'art. 27,
          commi 1,  2  e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  e  conseguente rideterminazione dei trasferimenti
          erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
          garantire  la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
          la   copertura  degli  oneri  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  25 novembre  1996,  n.  599, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
          della  suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento alla
          compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
                   p) previa  verifica  della  compatibilita'  con la
          normativa  comunitaria,  facolta'  per le regioni a statuto
          ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
          benzine,  nei  limiti  della  quota  assegnata  alle stesse
          regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
          in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
          di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
          aumento  del  gettito della quota statale dell'accisa sulle
          benzine  accertato nelle regioni per effetto della prevista
          riduzione della quota regionale;
                   q) definizione delle modalita' attraverso le quali
          le   regioni  e  gli  enti  locali  siano  coinvolti  nella
          predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
          cui al presente comma;
                   r) previsione,  anche  in  attuazione  delle norme
          vigenti,  di  misure  idonee  al conseguimento dei seguenti
          principi e obiettivi:
                     1) le    misure    organiche    e    strutturali
          corrispondano  alle  accresciute  esigenze  conseguenti  ai
          conferimenti  operati  con  i decreti legislativi attuativi
          della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                     2) le  regioni  siano  coinvolte nel processo di
          individuazione  di  conseguenti  trasferimenti  erariali da
          sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
          di  tributi  erariali  e  di predisposizione della relativa
          disciplina.
                 2. L'attuazione  del  comma 1  non  deve  comportare
          oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e per i
          bilanci  del  complesso  delle regioni a statuto ordinario,
          deve   essere  coordinata  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  relativi  al  patto  di stabilita' interno di cui
          alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente
          con  i  principi  e  i  criteri direttivi di cui alla legge
          30 novembre  1998,  n. 419. Anche al fine del coordinamento
          con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
          dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
          attuativi  della  citata  legge  n.  419  del  1998,  e nel
          rispetto  delle procedure, dei principi e criteri direttivi
          stabiliti  dalla  medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
          piu'    decreti    legislativi   possono   essere   emanate
          disposizioni correttive e integrative.
                 3. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al
          comma 1  sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
          parere  da  parte  delle competenti Commissioni permanenti,
          successivamente   all'acquisizione   degli   altri   pareri
          previsti,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
          prevista  per  l'esercizio  della delega. Le commissioni si
          esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione.
          Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
          decreti  legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  previsti  dal  presente articolo e previo parere
          delle  commissioni  parlamentari competenti, possono essere
          emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
          integrative o correttive.
                 4. All'art.    17,    comma 6,    lettera b),    del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 marzo  1995,  n.  85, come
          modificato   dall'art.   4,  comma 1,  lettera b-bis),  del
          decreto-legge  2 ottobre  1995,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 novembre  1995, n. 507, le
          parole:  "ad  eccezione  dei  consumi  di energia elettrica
          relativi   ad  imprese  industriali  ed  alberghiere"  sono
          soppresse.
                 5. All'art.  4  del decreto-legge 30 settembre 1989,
          n.   332,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 novembre  1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                   a);
                   b) il comma 2 e' abrogato.
                 6. Al  fine  di  agevolare  il  raggiungimento degli
          obiettivi  di  cui al protocollo sui cambiamenti climatici,
          adottato  a  Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
          prodotta  da  fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
          autoproduzione  e  per  qualsiasi  uso  in  locali e luoghi
          diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
          addizionali   erariali   di  cui  al  comma 5.  Agli  oneri
          derivanti  dall'attuazione  del presente comma, pari a lire
          26 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000  e  2001,  si
          provvede,  quanto  a  lire  6 miliardi mediante le maggiori
          entrate  derivanti  dal  comma 5,  e  per la parte restante
          mediante  utilizzazione  delle  risorse  di cui all'art. 8,
          comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
                 7. L'esercizio  di  impianti da fonti rinnovabili di
          potenza  elettrica  non  superiore a 20 kW, anche collegati
          alla  rete,  non  e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
          53,   comma 1,   del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
          sia  autoprodotta  che  ricevuta  in  conto scambio, non e'
          sottoposta    all'imposta   erariale   ed   alle   relative
          addizionali   sull'energia   elettrica.   L'autorita'   per
          l'energia  elettrica  e il gas stabilisce le condizioni per
          lo  scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
          all'esercente dell'impianto.
                 8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
          26 ottobre  1995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),
          le  parole:  "e  sempreche'  non cedano l'energia elettrica
          prodotta alla rete pubblica" sono soppresse.
                 9.
                 10. Nel   comma 7  dell'art.  17  del  decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono
          ad  appositi  capitoli  dell'entrata del bilancio statale e
          restano   acquisite   all'erario"   sono  sostituite  dalle
          seguenti: "sono versate direttamente ai comuni".
                 11. I  trasferimenti alle province sono decurtati in
          misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
          dell'aliquota   di   18 lire   per   kWh   dell'addizionale
          provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
          cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
          recupero   dell'intero   ammontare  dell'anzidetto  maggior
          gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
          di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
          obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
          comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
          pari    alla    somma   del   maggior   gettito   derivante
          dall'applicazione  delle  aliquote di cui alle lettere a) e
          b)  del  comma 2  dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
          1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione  di  cui  al  comma 10  del presente articolo,
          diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
          dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni.
                 12. L'ente  liquidatore  e'  tenuto a garantire agli
          enti  locali interessati il diritto di verificare, mediante
          l'accesso  alle  relative  informazioni,  la  procedura  di
          accertamento  e  liquidazione  delle  addizionali  di  loro
          competenza sui consumi di energia elettrica.
                 13. Le  operazioni  di  conferimento  d'azienda o di
          rami   d'azienda   poste  in  essere  in  esecuzione  della
          normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 19 dicembre
          1996,  concernente  norme  comuni  per  il  mercato interno
          dell'energia  elettrica,  e  ogni  altra  operazione  della
          medesima   natura  concernente  il  riassetto  del  settore
          elettrico  nazionale  prevista  da  tale  normativa, non si
          considerano   atti  di  alienazione  ai  fini  dell'imposta
          sull'incremento  di valore degli immobili e si applicano ad
          esse  le  disposizioni  dell'art. 3, secondo comma, secondo
          periodo,  e  dell'art.  6,  settimo  comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 643, e
          successive modificazioni.
                 14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
                 15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
          applicano a partire dal 1 gennaio 2000.
                 16. Fino  al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
          consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
          ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
                   a) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni,  con  potenza  impegnata  fino  a 30 kW:
          7 lire;
                   b) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino
          a 3000 kW: 10,5 lire;
                   c) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni,  con  potenza impegnata oltre 3000 kW: 4
          lire.
                 17. L'art.  60 del testo unico approvato con decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  si interpreta nel
          senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
          comma 2,  dello  stesso testo unico, previste per l'imposta
          di  consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
          applicabilita'  alle  addizionali  comunali, provinciali ed
          erariali  all'imposta  di  consumo  sull'energia elettrica,
          come  stabilito  dall'art.  6,  comma 4,  del decreto-legge
          28 novembre  1988,  n.  511, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali
          comunali  e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
          elettrica,   e  dall'art.  4,  comma 3,  del  decreto-legge
          30 settembre  1989,  n. 332, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   27 novembre   1989,  n.  384,  in  tema  di
          addizionali  erariali  all'imposta  di consumo sull'energia
          elettrica.
                 18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                   a) al   comma 5  dell'art.  3  sono  soppresse  le
          parole:  "e,  qualora  non  modificate  entro  il  suddetto
          termine, si intendano prorogate di anno in anno";
                   b) al  comma 1  dell'art.  37  sono  soppresse  le
          parole da: ", nel limite della variazione percentuale" fino
          alla fine del comma ".
                 - Il  comma  8  dell'art. 24 del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
          il seguente:
                 "8. Ai  fini  della  determinazione  del trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai   sensi  del  comma 7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.".