Art. 19.
                       (Bilancio pluriennale)

   1.  E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale  dello  Stato  e  delle  aziende autonome per il triennio
2002-2004,  nelle  risultanze  di  cui  alle  tabelle  allegate  alla
presente legge.
 
             Note all'art. 19:
                 - Il  testo  dell'art.  4  della  gia'  citata legge
          5 agosto   1978,  n.  468  (v.  in  nota  all'art.  18),  e
          successive modificazioni e' il seguente:
                 "Art.   4 (Bilancio  pluriennale). - 1. Il  bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza  dal  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento  di programmazione economico-finanziaria, e copre
          un   periodo   non   inferiore  a  tre  anni.  Il  bilancio
          pluriennale espone separatamente:
                   a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
          alla   legislazione   vigente   (bilancio   pluriennale   a
          legislazione vigente);
                   b) le  previsioni  sull'andamento  delle entrate e
          delle  spese  tenendo  conto degli effetti degli interventi
          programmati     nel     documento     di     programmazione
          economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
                 2. Il  bilancio  pluriennale  e'  redatto per unita'
          previsionali   di   entrata  e  di  spesa;  nell'ambito  di
          quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
          di  conto  capitale  verso  i  principali  settori di spesa
          decentrata.    Il   bilancio   pluriennale   non   comporta
          autorizzazione  a  riscuotere  le  entrate e ad eseguire le
          spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
                 3. Nelle   note   preliminari   che   illustrano  le
          previsioni  complessive  del  bilancio  pluriennale, devono
          essere  motivate  le  eventuali  variazioni  rispetto  alle
          previsioni  contenute  nel precedente bilancio pluriennale,
          indicando   le   variazioni   derivanti   dagli   andamenti
          tendenziali   dell'economia   e   quelle   derivanti  dagli
          interventi programmatici.
                 4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito
          articolo del disegno di legge di bilancio.
                 La  versione prevista alla lettera a) del comma 1 e'
          integrata  con  gli  effetti  della legge finanziaria e dei
          provvedimenti  collegati  alla  manovra di finanza pubblica
          eventualmente gia' approvati.".