Art. 2.
          (Stato di previsione del Ministero dell'economia
              e delle finanze e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002,
in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l'anno 2002 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui
afferiscono  gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione transitoria
delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della
predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
varie  amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Ragioneria  generale dello Stato" dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario  2002.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai
bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le
ripartizioni di cui al presente comma.
   3.  Il Ministro dell'economia, e delle finanze, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a
provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  alle  unita'
previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della
difesa,  per  l'anno  finanziario  2002, dello specifico stanziamento
iscritto,   per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale   di   base  "Ente  nazionale  di  assistenza  al  volo"
(interventi)  di  pertinenza  del  centro di responsabilita' "Tesoro"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   in   relazione  all'effettivo  fabbisogno  dipendente  dal
trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale
di  assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e,
successive modificazioni.
   4.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 35.000 milioni di euro.
   5.   I  limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili
dall'Istituto  per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
ai  sensi  dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale
durata,  sono  fissati  per  l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991
euro ciascuno.
   6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a
rilasciare  garanzie  entro  una  quota  massima  del 10 per cento di
ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme
iscritte,   per   competenza   e   cassa,  nell'ambito  della  unita'
previsionale  di  base  "interessi  sui  titoli  del debito pubblico"
(oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di
responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
   8.  Gli  importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti,   rispettivamente,  in  euro  1.923.801.949,  619.748.279,
516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.
   9.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   10.  Con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare  in  applicazione  del  disposto  dell'articolo  12,  primo e
secondo  comma,  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive
modificazioni,  sono  iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
di   base   di   pertinenza   dei  centri  di  responsabilita'  delle
Amministrazioni  interessate  le  spese  descritte,  rispettivamente,
negli  elenchi  nn.  2  e  3,  annessi  allo  stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
   11.  Le  spese  per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni,  sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   12.  Gli  importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di
consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di
accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione  del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970)
nonche'   per   importi   di  compensazione  monetaria,  e'  imputata
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
sul  conto  di  tesoreria  denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA,
Sezione garanzia".
   13.  Gli  importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002
ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
   14.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96, e successive modificazioni, il
Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza  e  cassa,  per  la  ripartizione  tra  le Amministrazioni
competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  "Aree  depresse"  (investimenti)  di  pertinenza  del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario 2002.
   15.   Le   somme  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
relative  ai  seguenti  fondi  da ripartire non utilizzate al termine
dell'esercizio  sono  conservate  nel  conto  dei  residui per essere
utilizzate   nell'esercizio   successivo:   Fondo  da  ripartire  per
attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri dei personale
gia'  dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle
amministrazioni  ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondi da ripartire per oneri di
personale"   (oneri   comuni);   Fondo  occorrente  per  l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto
nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  attuazione
ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"  (interventi);  Fondo  da
ripartire    per    il    funzionamento    del    comitato    tecnico
faunistico-venatorio   nazionale,  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base "Interventi diversi" (interventi). Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  Amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti fondi.
   16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985,   n.   222,   l'utilizzazione  dello  stanziamento  dell'unita'
previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno 2002 e' stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta  di  parere  alle  competenti  Commissioni parlamentari. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   17.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato  di  previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere
destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge
11  febbraio  1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla
ripartizione  del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della
medesima legge n. 157 del 1992.
   18.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale  di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata
del  bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla
ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
   19.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate  ad  alimentare  il  fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
   20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale"
(interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme
versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
   21.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare  il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali   successive   variazioni,   dello  specifico  stanziamento
concernente  la  somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e
regionali  per  sopperire  ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
iscritto  in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita'
previsionale    di    base   "Progetti   immediatamente   eseguibili"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
   22.  Ferma  restando  la  disposizione  di cui all'articolo 36 del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di  residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni    interessare   del   fondo   iscritto   nell'unita'
previsionale   di   base   "Calamita'   naturali   e  danni  bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e di coesione" dello stato, di previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
   23.   Le   somme   dovute  dagli  istituti  di  credito  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate
nell'ambito  della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti
di  tesoreria;  restituzioni,  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Tesoro"  (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap.  3689),  per  essere  correlativamente  iscritte, in termini di
competenza  e  cassa,  con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio  dei  ministri - Editoria" (investimenti) di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
   24.  In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge
24  febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del
Servizio   nazionale  della  protezione  civile,  le  somme  iscritte
nell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro
di  responsabilita'  "Tesoro" delle stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2002, possono
essere  ripartite,  in  relazione al tipo di intervento previsto, con
decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unita'
previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'.
   25.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri"  di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello
stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno   finanziario  2002,  delle  somme  affluite  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  contributi destinati dall'Unione europea
alle  attivita'  poste  in  essere dalla Commissione nazionale per la
parita'  e  le  pari  opportunita'  tra  uomo  e donna in accordo con
l'Unione europea.
   26.  Ai  fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,  e  successive  modificazioni, il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri decreti, su altre
unita'   previsionali   di   base   le   somme  iscritte  nell'unita'
previsionale    di   base   "Potenziamento   servizi   e   strutture"
(investimenti)  di  pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi
tecnici   nazionali"   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
   27.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme
occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche,
amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei
referendum,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Spese  elettorali"
(oneri   comuni)   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato",  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
del  medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri
della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso
anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli
estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli
elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
   28.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  alle  variazioni  di bilancio nelle unita'
previsionali  di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate  occorrenti  per l'attuazione dell'articolo 9 della legge
15 dicembre 1999, n. 482.
   29.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2002 alle
unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni
interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita'    previsionale    di   base   "Rimborsi   anticipati   o
ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
   30.  Le  disponibilita'  conservate nel conto dei residui ai sensi
dell'articolo  36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n.  2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile
e  alle  imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate, con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  alle  pertinenti  unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
   31.  Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
il  numero  degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 2002, e' stabilito in 420.
   32.  Nell'elenco  n.  7,  annesso,  allo  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle Finanze, sono indicate le spese per
le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2002,
prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4,  della  legge  1  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
   33.  Per  l'anno  2002  l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnate
e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927,  n.  2258,  convertito  dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
successive  modificazioni,  in  conformita' degli stati di previsione
annessi   a  quello  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(Appendice n. 1).
   34.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2002
occorrenti  per  l'attuazione  delle  norme contenute nel capo II del
titolo  V  del  decreto  legislativo,  30  luglio  1999,  n.  300, in
relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
 
             Note all'art. 2:
                 -  I  testi vigenti degli articoli 3 e 4 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 marzo  1981,  n. 145
          (Ordinamento  dell'Azienda  autonoma  di assistenza al volo
          per il traffico aereo generale), e successive modificazioni
          sono i seguenti:
                 "Art.    3    (Compiti    dell'Azienda). - L'Azienda
          provvede:
                   a) alla   organizzazione   ed   all'esercizio  dei
          servizi     del     traffico    aereo    generale,    delle
          telecomunicazioni    aeronautiche,    delle    informazioni
          aeronautiche,  dei  servizi metereologici aeroportuali, e i
          relativi  servizi  amministrativi,  tecnici  e di supporto,
          nonche'   dei   servizi  del  traffico  aereo  inerenti  ai
          movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
                   b) al  potenziamento,  all'ammodernamento  ed alla
          costruzione  di  impianti ed apparati di assistenza radio o
          visuale,   alla   loro   installazione   ivi   comprese  le
          acquisizioni  di  terreno  e  le  opere  demaniali  e  alla
          manutenzione anche in relazione:
                     allo sviluppo del traffico aereo;
                     al progresso tecnologico;
                     alle modificazioni delle norme internazionali in
          materia di assistenza al volo;
                   c) alla  ricerca  ed  alla  promozione di studi ed
          esperienze   di   carattere   tecnico-scientifico  inerenti
          l'assistenza al volo;
                   d) al   collegamento   con  altre  amministrazioni
          pubbliche  al fine di realizzare le forme di collaborazione
          necessarie  riguardo  ai  problemi  territoriali  di comune
          interesse;
                   e) ai   rapporti   con   enti   e   organizzazioni
          internazionali del settore;
                   f) ai  rapporti  con enti e societa' nazionali che
          operano nel settore;
                   g) alla     predisposizione     degli     elementi
          tecnicoeconomici  delle tariffe dei propri servizi, nonche'
          all'accertamento,       alla       registrazione,      alla
          contabilizzazione,  all'imputazione ed alla riscossione del
          provento  di  cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n.
          411;
                   h) al     reclutamento     e,    direttamente    o
          indirettamente,  alla  formazione  ed all'addestramento del
          personale  da  impiegare  per l'espletamento dei servizi di
          assistenza  al  volo, al rilascio delle relative licenze ed
          abilitazioni  nonche' al movimento del personale secondo le
          esigenze  dei  servizi di assistenza al volo; restano ferme
          le  attribuzioni  del  Ministero della difesa in materia di
          licenze  ed  abilitazioni del personale militare sempre che
          le   stesse   non  siano  in  contrasto  con  la  normativa
          internazionale;
                   i) all'amministrazione   in   generale   ed   alle
          procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;
                   l) ai   controlli,   a  terra  e  in  volo,  sulla
          rispondenza  agli  standards delle radio assistenze e degli
          aiuti luminosi per l'atterraggio;
                   m) alla   pianificazione  ed  alla  programmazione
          dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione
          della   costruzione  di  nuovi  aeroporti  civili  o  della
          ristrutturazione   di   quelli   esistenti,   i   requisiti
          tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;
                   n) agli   accertamenti   delle   infrazioni   alla
          normativa sull'assistenza al volo;
                   o) alla  imposizione delle servitu' necessarie per
          il funzionamento degli impianti;
                   p) al   rilievo,   alla   compilazione   ed   alla
          pubblicazione  delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti
          degli aeroporti di propria competenza;
                   q) alla  diretta gestione, fatto salvo il disposto
          di  cui  alla  lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio
          1980,   n.  242,  di  tutti  gli  affari  che  comunque  la
          riguardano,  nonche'  di  quelli  relativi ad altri servizi
          eventualmente trasferiti all'Azienda;
                   r) all'emanazione          della         normativa
          tecnico-operativa dei servizi di competenza.
                 L'Azienda  ha  inoltre  facolta'  di  partecipare  a
          societa'  ed  enti,  operanti  anche all'estero, aventi per
          fini  l'esercizio  di attivita' complementari, accessorie o
          comunque  connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di
          partecipare  a  societa'  ed enti operanti anche all'estero
          aventi  per  fini  la  fornitura  a  terzi di consulenza ed
          assistenza   tecnica,   di  studio,  di  progettazione,  di
          costruzione   o   di  gestione  temporanea  nelle  fasi  di
          avviamento  di  enti del servizio di controllo del traffico
          aereo,  di  sistemi  ed impianti, di telecomunicazioni e di
          elaborazione  automatica  dei  dati,  di  enti del servizio
          meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.
                 La  partecipazione  alle  societa'  o enti di cui al
          precedente  comma  deve  essere  approvata dal Ministro dei
          trasporti  e, qualora si tratti di societa' o enti operanti
          all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari
          esteri.
                 Le   norme   con  le  quali  si  attribuiscono  alla
          Direzione   generale   degli   impianti  e  dei  mezzi  per
          l'assistenza  al  volo,  per  la  difesa  aerea  e  per  le
          telecomunicazioni,  competenze  in materia di assistenza al
          volo  e  traffico  aereo  civile  stabilite con decreti del
          Presidente  della  Repubblica  18 novembre  1965, n. 1477 e
          1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente
          decreto.
                 E' altresi' abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio
          1963,  n.  141, nonche' ogni altra norma che attribuisce ad
          altri  organismi  militari e civili competenze devolute dal
          presente decreto all'Azienda.
                 "Art.   4   (Servizi   gestiti  dall'Azienda). - Con
          riferimento  al  precedente  art.  3,  punto  a), l'Azienda
          gestisce in particolare:
                   i  servizi  del  traffico  aereo,  consistenti nei
          servizi  di  controllo  del  traffico  aereo,  nel servizio
          informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme,
          negli  spazi  aerei  di  cui  al  precedente art. 2 e sugli
          aeroporti  civili.  I predetti servizi potranno riguardare,
          ove  cio'  sia  richiesto  dall'Aeronautica militare, anche
          spazi  aerei  di  competenza  della  citata  forza armata e
          aeroporti militari;
                   il servizio meteorologico aeroportuale;
                   il servizio informazioni aeronautiche;
                   i  servizi  fisso e mobile delle telecomunicazioni
          aeronautiche,  il  servizio di radionavigazione e di quello
          di radiodiffusione".
                 - Il testo vigente dell'art. 8, comma 1, del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera  c),  e  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
                 "Art.    8   (Piano   previsionale   degli   impegni
          assicurativi). - 1.  Entro  il 30 giugno di ciascun anno il
          CIPE,  su  proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          del  commercio con l'estero, delibera il piano previsionale
          degli  impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di
          internazionalizzazione  e dei flussi di esportazione, della
          rischiosita'  dei  mercati  e  dell'incidenza  sul bilancio
          dello  Stato.  La  legge di approvazione del bilancio dello
          Stato  definisce  i limiti globali degli impegni assumibili
          in  garanzia  ai  sensi  dell'art.  2, distintamente per le
          garanzie  di  durata  inferiore  e superiore a ventiquattro
          mesi".
                 - Il testo vigente dell'art. 6, comma 2, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' il seguente:
                 "2.  Gli  impegni  assicurativi  dell'Istituto  e le
          garanzie  passive  rilasciate  dallo  stesso sono garantiti
          dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1".
                 -  I  testi  vigenti  degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio),  sono i
          seguenti:
                 "Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
          e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
                 Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                   1)  per  il pagamento dei residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                   2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.".
                 "Art.  8  (Fondo  speciale  per la riassegnazione di
          residui  perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello
          stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
          istituito,   nella  parte  in  conto  capitale,  un  "Fondo
          speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
          spesa   in   conto   capitale,   eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa".
                 "Art.   9   (Fondo   di   riserva   per   le   spese
          impreviste). - Nello  stato di previsione del Ministero del
          tesoro,  e'  istituito,  nella parte corrente, un "Fondo di
          riserva  per  le  spese  impreviste",  per  provvedere alle
          eventuali  deficienze  delle  assegnazioni di bilancio, che
          non  riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto
          2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino
          i bilanci futuri con carattere di continuita'.
                 Il  trasferimento  di  somme dal predetto fondo e la
          loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio
          hanno   luogo   mediante   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica   su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  e  riguardano sia le
          dotazioni  di  competenza  che quelle di cassa dei capitoli
          interessati.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  un  elenco  da  approvarsi,  con
          apposito   articolo,   dalla   legge  di  approvazione  del
          bilancio,  delle  spese  per  le  quali puo' esercitarsi la
          facolta' di cui al comma precedente.
                 Alla  legge  di approvazione del rendiconto generale
          dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
          secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
          e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
          articolo.".
                 "Art.  9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni
          di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
          tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione
          delle  autorizzazioni  di  cassa",  il  cui stanziamento e'
          annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio.
                 2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta
          del   Ministro   interessato,   che   ne   da'  contestuale
          comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          sono  trasferite  dal  Fondo  ed  iscritte in aumento delle
          autorizzazioni  di  cassa dei capitoli iscritti negli stati
          di   previsione  delle  amministrazioni  statali  le  somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni  dei  capitoli medesimi, ritenute compatibili con
          gli  obiettivi  di  finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
          comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
          trasmessi   alla   Corte  dei  conti  al  solo  fine  della
          parificazione   del  rendiconto  generale  dello  Stato.  I
          medesimi   decreti   di   variazione   sono   trasmessi  al
          Parlamento.".
                 -  Il  testo  vigente  dell'art. 12, primo e secondo
          comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente:
                 "Art.  12  (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti
          del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
          del  tesoro,  sentito  il  Consiglio  dei Ministri, possono
          iscriversi  in  bilancio  somme per restituzioni di tributi
          indebitamente  riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte su
          prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
          eseguire   pagamenti   relativi   al  debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli  articoli  10,  paragrafo  II, e 12, paragrafo II, del
          regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
                 In  corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata
          possono,   mediante   decreti   del  Ministro  del  tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
          di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.".
                 -  Il  titolo del decreto legislativo 3 aprile 1993,
          n.  96  e':  "Trasferimento  delle competenze dei soppressi
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno,  a  norma  dell'art. 3 della legge 19 dicembre
          1992, n. 488" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
          1993, n. 79).
                 -   Il   testo  vigente  dell'art.  48  della  legge
          20 maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli enti e beni
          ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del clero
          cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente:
                 "Art.  48. - Le  quote  di  cui all'art. 47, secondo
          comma,   sono   utilizzate:   dallo  Stato  per  interventi
          straordinari   per  fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,
          assistenza  ai  rifugiati, conservazione di beni culturali;
          dalla   Chiesa   cattolica  per  esigenze  di  culto  della
          popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
          a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo
          mondo.".
                 -   Il   testo  vigente  dell'art.  24  della  legge
          11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della
          fauna  selvatica  omeoterma e per il prelievo venatorio) e'
          il seguente:
                 "Art.    24   (Fondo   presso   il   Ministero   del
          tesoro). - 1.   A   decorrere   dall'anno  1992  presso  il
          Ministero del tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione
          e'  alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa
          di  cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, e successive modificazioni.
                 2.  Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
          il  31 marzo  di  ciascun anno con decreto del Ministro del
          tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                   a) 4    per   cento   per   il   funzionamento   e
          l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  del  Comitato
          tecnico faunistico-venatorio nazionale;
                   b) 1  per  cento  per  il pagamento della quota di
          adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                   c) 95  per  cento  fra  le  associazioni venatorie
          nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
          documentata consistenza associativa.
                 3.  L'addizionale di cui al presente articolo non e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
                 4.   L'attribuzione  della  dotazione  prevista  dal
          presente  articolo  alle  associazioni  venatorie nazionali
          riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al
          controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
                 -  Il  testo  vigente  dell'art.  18, comma 3, della
          legge  5 gennaio  1994,  n.  36 (Disposizioni in materia di
          risorse idriche) e successive modifiche e' il seguente:
                 "3.   E'   istituito   un   fondo  speciale  per  il
          finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico
          e  al  riuso  delle acque reflue, nonche' alle finalita' di
          cui  alla  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  e  successive
          modificazioni.      Le maggiori      entrate      derivanti
          dall'applicazione  del presente articolo e quelle derivanti
          da  eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in
          atto  alla  data  di entrata in vigore della presente legge
          sono  conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme
          sono  ripartite  con  delibera  del  CIPE,  su proposta del
          Ministro dei lavori pubblici.".
                 - Il testo vigente dell'art. 12, comma 3, lettera b)
          del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della   legge   23 ottobre  1992,  n.  421),  e  successive
          modificazioni e' il seguente:
                 "3.  Il  Fondo  sanitario  nazionale, al netto della
          quota   individuata  ai  sensi  del  comma  precedente,  e'
          ripartito  con  riferimento al triennio successivo entro il
          15 ottobre  di  ciascun anno, in coerenza con le previsioni
          del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
          CIPE,  su  proposta  del Ministro della sanita', sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome;  la  quota capitaria di
          finanziamento  da assicurare alle regioni viene determinata
          sulla  base  di  un sistema di coefficienti parametrici, in
          relazione  ai  livelli uniformi di prestazioni sanitarie in
          tutto   il   territorio  nazionale,  determinati  ai  sensi
          dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
                   a) (Omissis);
                   b) mobilita'    sanitaria    per    tipologia   di
          prestazioni,  da compensare, in sede di riparto, sulla base
          di  contabilita'  analitiche per singolo caso fornite dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
                   c) (Omissis)".
                 -   Il   testo  vigente  dell'art.  21  della  legge
          26 aprile  1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale  e  pluriennale  dello  Stato  )  (legge
          finanziaria 1983), e' il seguente:
                 "Art.  21.  -  In  apposito  capitolo dello stato di
          previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica  e' iscritta, per l'anno 1983, la
          somma  di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento di
          progetti   immediatamente   eseguibili  per  interventi  di
          rilevante     interesse     economico    sul    territorio,
          nell'agricoltura,   nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture
          nonche'  per la tutela di beni ambientali e culturali e per
          le opere di edilizia scolastica e universitaria.
                 Nei   venti   giorni   successivi   alla   data   di
          pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          determina,   con  delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica,  i  criteri  di  riparto  tra
          amministrazioni  centrali  e  regionali  e  tra  settori di
          intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti.
                 Entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione
          della   delibera   di   cui   al   precedente   comma,   le
          amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i
          rispettivi   progetti   al   CIPE,  che  delibera  entro  i
          successivi  sessanta giorni, tenuto conto del contributo di
          ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
                 Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa
          le  modalita'  e  i  tempi di erogazione, avvalendosi della
          Cassa   depositi   e   prestiti,   per   le   procedure  di
          finanziamento delle opere di competenza regionale.
                 In  aggiunta  all'autorizzazione  di spesa di cui al
          primo  comma,  e' autorizzato il ricorso alla Banca europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  fino  alla  concorrenza del
          controvalore  di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di
          appositi mutui per le finalita' del presente articolo.
                 Con  la  medesima delibera di cui al terzo comma, il
          CIPE  stabilisce,  in relazione ai progetti per i quali sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal  secondo  semestre  dell'anno 1983, a contrarre i mutui
          stessi.
                 L'onere   dei   suddetti   mutui,  per  capitale  ed
          interessi,  e'  assunto  a  carico del bilancio dello Stato
          mediante  iscrizione  delle  relative rate di ammortamento,
          per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato
          di  previsione  della  spesa  del  Ministero del tesoro. La
          Direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo  e  dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
                 Le  proposte  delle  amministrazioni  devono situare
          ciascun   progetto   nel   contesto  dei  rispettivi  piani
          settoriali,    se   esistenti,   e   contenere   indicatori
          quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
          saggio  di  rendimento  interno  e  il valore attuale netto
          stimato  per  progetto, secondo la metodologia indicata dal
          Ministero del bilancio e della programmazione economica.
                 La  riserva  del  40  per cento di cui all'art. 107,
          primo  comma,  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, viene
          determinata sulle disponibilita' nette complessive.
                 -  Il  testo  vigente dell'art. 36 del regio decreto
          18 novembre    1923,    n.    2440    (Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale  dello  Stato),  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
                 "Art.  36. - I  residui  delle  spese  correnti  non
          pagati  entro  il  secondo esercizio successivo a quello in
          cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
                 Le  somme  stanziate per spese in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute  in  bilancio,  quali residui, non oltre il terzo
          esercizio  finanziario  successivo  alla  prima iscrizione,
          salvo  che  non si tratti di stanziamenti iscritti in forza
          di  disposizioni  legislative entrate in vigore nell'ultimo
          quadrimestre  dell'esercizio  precedente.  In  tal caso, il
          periodo  di  conservazione  e' protratto di un anno. Per le
          spese  in  annualita'  il  periodo di conservazione decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
                 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti
          da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
                 Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
                 [Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel
          precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
          di  investimento)  relativi  ad  importi che lo Stato abbia
          assunto  obbligo  di  pagare per contratto o in compenso di
          opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].
                 I  conti  dei  residui,  distinti  per Ministeri, al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
                 Il  conto  dei  residui e' tenuto distinto da quello
          della  competenza,  in  modo che nessuna spesa afferente ai
          residui  possa essere imputata sui fondi della competenza e
          viceversa.
                 -  Il testo vigente dell'art. 2 della legge 2 maggio
          1990,  n.  102  (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e la
          rinascita  della  Valtellina  e  delle adiacenti zone delle
          province   di   Bergamo,  Brescia  e  Como,  nonche'  della
          provincia  di  Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  dei  mesi  di luglio  ed agosto  1987)  e' il
          seguente:
                 "Art.  2  (Procedure). - 1.  Gli  interventi  per la
          difesa  del  suolo  e per la ricostruzione e lo sviluppo di
          cui  rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
                 2.  La  regione  Lombardia,  sentiti gli enti locali
          interessati:
                   a) individua  e  propone  all'Autorita' di bacino,
          nell'ambito  di  interventi  urgenti di cui alla lettera c)
          dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
                   b) formula   proposte   all'Autorita'   di  bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
                   c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
                 3.   Gli   stralci   dello   schema  previsionale  e
          programmatico  del  bacino  del  Po  di cui all'art. 3 e il
          piano  di  cui  all'art.  5  possono  essere  sottoposti  a
          revisione  annuale,  secondo le procedure stabilite in sede
          di prima approvazione".
                 - Il  testo  vigente dell'art. 5 della legge 7 marzo
          2001,  n.  62  (Nuove  norme  sull'editoria  e sui prodotti
          editoriali  e  modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416),
          e' il seguente:
                 "Art.  5 (Fondo  per le agevolazioni di credito alle
          imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
          Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
          settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
          e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
          interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
          anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
          bancaria.
                 2.  Al  Fondo  affluiscono  le  risorse  finanziarie
          stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          contributo  dell'1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
          ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
          al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
          corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
          concessioni gia' effettuate.
                 3.  I  contributi  sono  concessi,  nei limiti delle
          disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
          ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
                 4.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i  progetti di
          ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
          ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
          riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
          progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
          ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
          del prodotto editoriale.
                 5.  In  caso di realizzazione dei progetti di cui al
          comma  4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria, i
          contributi  in  conto  canone sono concessi con le medesime
          procedure  di  cui  agli  articoli  6  e  7  e non possono,
          comunque,   superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
          interessi  di  cui  godrebbero  i progetti se effettuati ai
          sensi  e  nei  limiti  previsti  per  i contributi in conto
          interessi.
                 6.  Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
          alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
          presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
          agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
          miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
          quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
          la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
          di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce  al Fondo per essere destinata ad interventi in
          favore delle altre imprese.
                 7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata
          ai  progetti  volti  a  sostenere  spese  di  gestione o di
          esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative
          di giornalisti o di poligrafici.
                 8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate  nel  primo  comma  dell'art.  16  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902,
          nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
          scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
          investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
          percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
          per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni.
                 9.  I  contributi  in conto interessi possono essere
          concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
          all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
          con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
          appartenente all'Unione europea.
                 10.  L'ammontare  del  contributo  e' pari al 50 per
          cento  degli  interessi  sull'importo ammesso al contributo
          medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
                 11.  In  aggiunta  alle risorse di cui al comma 2, a
          decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
          anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
          18,7 miliardi per il terzo anno.
                 12.  Ai  contributi  di  cui  al  presente articolo,
          erogati  secondo  le  procedure  di cui agli articoli 6 e 7
          della  presente  legge, si applicano le disposizioni di cui
          agli  articoli  8  e  9,  commi  da  1  a  5,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
                 13.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
          presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
          modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento  del  Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
          il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
          verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
          effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
          nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
          finalita' del progetto.
                 14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione
          dei  contributi  di  cui agli articoli 6 e 7 della presente
          legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
                 15.  Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7,
          a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato per essere successivamente assegnate
          al  Fondo.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                 - Il   testo   vigente   dell'art.  19  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale    della   protezione   civile),   e   successive
          modificazioni e' il seguente:
                 "Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative
          alle  autorizzazioni  di  spesa  a  favore del Fondo per la
          protezione  civile  sono  iscritte, in relazione al tipo di
          intervento  previsto,  in appositi capitoli, anche di nuova
          istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri.   Il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
          del  Ministro per il coordinamento della protezione civile,
          le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
          corso   dell'esercizio  in  relazione  agli  interventi  da
          effettuare.
                 2.  Le  disponibilita'  esistenti nella contabilita'
          speciale  intestata  al "Fondo per la protezione civile" di
          cui  all'art.  2  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
          n.  547,  nonche'  quelle rinvenienti dalla contrazione dei
          mutui  gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la
          protezione  civile,  sono  versate all'entrata del bilancio
          dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
          del   tesoro,   ai   pertinenti   capitoli   da   istituire
          nell'apposita  rubrica  dello  stato  di  previsione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
                 3.  Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi
          2  e  3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della
          protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
          titolari  di  pubbliche  funzioni, ancorche' non dipendenti
          statali,  mediante  ordini di accreditamento da disporre su
          pertinenti  capitoli,  per i quali non trovano applicazione
          le  norme  della  legge  e  del regolamento di contabilita'
          generale  dello  Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
          accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
          non  estinti  al  termine  dell'esercizio in cui sono stati
          emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
                 4.  I  versamenti  di  fondi  effettuati a qualsiasi
          titolo   da   parte  di  enti,  privati  e  amministrazioni
          pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile
          confluiscono  all'unita' previsionale di base 31.2.2. dello
          stato  di  previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnati  all'unita'  previsionale  di base
          6.2.1.2  "Fondo  per  la protezione civile" (capitolo 7615)
          dello  stato  di  previsione della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
                 5.  Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge a
          carico  del  Fondo  per  la protezione civile danno luogo a
          formali   impegni  a  carico  dei  competenti  capitoli  da
          istituire ai sensi del comma 1.".
                 - Il  titolo  del  decreto-legge  11 giugno 1998, n.
          180,  e'  "Misure  urgenti  per  la prevenzione del rischio
          idrogeologico  ed  a  favore delle zone colpite da disastri
          franosi  nella regione Campania" (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   11 giugno  1998,  n.  134),  e  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta
          Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183).
                 - Il   testo   vigente   dell'art.   9  della  legge
          15 dicembre  1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle
          minoranze linguistiche storiche) e' il seguente:
                 "Art.  9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
          7, nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici
          delle  amministrazioni  pubbliche,  l'uso  orale  e scritto
          della   lingua  ammessa  a  tutela.  Dall'applicazione  del
          presente  comma  sono escluse le forze armate e le forze di
          polizia dello Stato.
                 2.  Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta'
          di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
          anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
          presenza  di  personale che sia in grado di rispondere alle
          richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
          tal  fine  e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei  ministri  -  Dipartimento per gli affari regionali, un
          Fondo  nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
          con  una  dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a
          decorrere  dal  1999.  Tali  risorse,  da considerare quale
          limite  massimo  di  spesa,  sono ripartite annualmente con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
          le amministrazioni interessate.
                 3.  Nei  procedimenti  davanti al giudice di pace e'
          consentito  l'uso  della  lingua  ammessa a tutela. Restano
          ferme  le  disposizioni  di  cui all'art. 109 del codice di
          procedura penale.
                 - Per  il  testo  dell'art.  36,  secondo comma, del
          regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e successive
          modificazioni, vedasi in nota precedente.
                 - Il   testo   vigente   dell'art.  11  della  legge
          23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia
          di finanza) e' il seguente:
                 "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo
          della  guardia  di  finanza  sono  stabiliti in conformita'
          della tabella allegata alla presente legge.
                 Il  numero  degli  ufficiali  di  complemento che e'
          consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
          annualmente con la legge di approvazione del bilancio.".
                 - Il testo vigente dell'art. 9, comma 4, della legge
          1  dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione
          di  un  programma  di  interventi  per  l'adeguamento  alle
          esigenze  operative  delle  infrastrutture  del Corpo della
          guardia di finanza), e' il seguente:
                 "4. Nello  stato  di  previsione del Ministero delle
          finanze,  rubrica  6,  Corpo  della  guardia di finanza, e'
          istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a disposizione per
          sopperire  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli dello
          stato  di  previsione medesimo indicati in apposita tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.".
                 - Il titolo del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
          n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
          successive  modificazioni  e' "Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di  Stato"  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          14 dicembre 1927, n. 288).
                 - Il  titolo  del  capo  II del titolo V del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
                 "Capo  II  -  Riforma  del Ministero delle finanze e
          dell'amministrazione fiscale".