Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. Il Ministro dell'economia, e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e, successive modificazioni. 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 35.000 milioni di euro. 5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro ciascuno. 6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982. 9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. 15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri dei personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi. 16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992. 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994. 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessare del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato, di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" delle stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'. 25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 30. Le disponibilita' conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, e' stabilito in 420. 32. Nell'elenco n. 7, annesso, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnate e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo, 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
Note all'art. 2: - I testi vigenti degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e successive modificazioni sono i seguenti: "Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede: a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra; b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio o visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione: allo sviluppo del traffico aereo; al progresso tecnologico; alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo; c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo; d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse; e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore; f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano nel settore; g) alla predisposizione degli elementi tecnicoeconomici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411; h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale; i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale; l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio; m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo; n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo; o) alla imposizione delle servitu' necessarie per il funzionamento degli impianti; p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza; q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda; r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza. L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a societa' ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera. La partecipazione alle societa' o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto. E' altresi' abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda. "Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con riferimento al precedente art. 3, punto a), l'Azienda gestisce in particolare: i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove cio' sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari; il servizio meteorologico aeroportuale; il servizio informazioni aeronautiche; i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello di radiodiffusione". - Il testo vigente dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 8 (Piano previsionale degli impegni assicurativi). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi". - Il testo vigente dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' il seguente: "2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1". - I testi vigenti degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), sono i seguenti: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso]; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.". "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa". "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.". "Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento e' annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento.". - Il testo vigente dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente: "Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonche' per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.". - Il titolo del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e': "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79). - Il testo vigente dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente: "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo.". - Il testo vigente dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e' il seguente: "Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. 3. L'addizionale di cui al presente articolo non e' computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2. 4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. - Il testo vigente dell'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e' il seguente: "3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.". - Il testo vigente dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni e' il seguente: "3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) (Omissis); b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) (Omissis)". - Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ) (legge finanziaria 1983), e' il seguente: "Art. 21. - In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine. Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale. In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalita' del presente articolo. Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi. L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilita' nette complessive. - Il testo vigente dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982. [Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite]. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa. - Il testo vigente dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987) e' il seguente: "Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati: a) individua e propone all'Autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza; b) formula proposte all'Autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'art. 3; c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5. 3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'art. 3 e il piano di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione". - Il testo vigente dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), e' il seguente: "Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita' bancaria. 2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni gia' effettuate. 3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7. 4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale. 5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi. 6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese. 7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici. 8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche' le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento e' elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. 9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea. 10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali e' riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e' autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno. 12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruita' economica, nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalita' del progetto. 14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Il testo vigente dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. 2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.". - Il titolo del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e' "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134), e convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1998, n. 183). - Il testo vigente dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e' il seguente: "Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato. 2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate. 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e' consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale. - Per il testo dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, vedasi in nota precedente. - Il testo vigente dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza) e' il seguente: "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge. Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.". - Il testo vigente dell'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza), e' il seguente: "4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.". - Il titolo del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni e' "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1927, n. 288). - Il titolo del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale".