Art. 3.
         (Stato di previsione del Ministero delle attivita'
                 produttive e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2002, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
   2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati con imputazione alle
unita'   previsionali  di  base  "Restituzione  di  finanziamenti"  e
"Rimborso  di  anticipazioni  e riscossione di crediti" di pertinenza
del  centro  di  responsabilita'  "Imprese" dello stato di previsione
dell'entrata  sono correlativamente iscritti in termini di competenza
e  di  cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
nello  specifico  fondo  nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fondo  incentivi  alle  imprese"  (investimenti)  di  pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Investimenti" dello stato di previsione
del  Ministero delle attivita' produttive, in connessione al rimborso
dei  mutui  concessi  a  carico  del Fondo rotativo per l'innovazione
tecnologica.
   3.  Per  l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive per l'anno finanziario 2002.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  per l'anno
finanziario  2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166, e successive modificazioni.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con
propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del
Ministero  delle  attivita'  produttive, per l'anno finanziario 2002,
delle   somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
relazione  all'articolo  2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421,  nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.
10.
   6.  Le  somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 410,
convertito  dalla  legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di
previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui
al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
 
             Note all'art. 3:
                 - Il  testo  vigente dell'art. 8 della legge 5 marzo
          1990,  n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti ) e' il
          seguente:
                 "Art.  8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
          tecnica). - 1. Il   3   per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   (I.N.A.I.L.)  per
          l'attivita'  di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del
          decreto-legge  30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12 agosto  1982,  n.  597, e'
          destinato  all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui
          all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
                 2.   La   somma   di   cui  al  comma  1,  calcolata
          sull'ammontare  del  contributo versato dall'I.N.A.I.L. nel
          corso  dell'anno  precedente,  e'  iscritta  a  carico  del
          capitolo  3030,  dello  stato di previsione della spesa del
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          per  il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.".
                 - Il  titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166 e'
          "Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti
          assicurativi  per  l'accertamento  e  la stima dei danni ai
          veicoli  a  motore  ed  ai natanti soggetti alla disciplina
          della  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  derivanti dalla
          circolazione,  dal  furto  e  dall'incendio  degli  stessi"
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n.
          48).
                 - Il testo vigente dell'art. 2, comma 3, della legge
          28 dicembre  1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in
          campo economico), e' il seguente:
                 "3.  Le  somme  impegnate  per  la  concessione  dei
          contributi  alle societa' consortili che realizzano mercati
          agroalimentari  all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
          1986,  n.  41, e successive modificazioni, e non liquidate,
          sono  riassegnate  per  le  stesse  finalita' allo stato di
          previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.".
                 - Il testo vigente dell'art. 9, comma 5, della legge
          9 gennaio  1991,  n.  10  (Norme per l'attuazione del Piano
          energetico   nazionale   in   materia   di   uso  razionale
          dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
          fonti rinnovabili di energia), e' il seguente:
                 "5.  I  fondi  assegnati alle singole regioni e alle
          province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   sono
          improrogabilmente   impegnati  mediante  appositi  atti  di
          concessione  dei  contributi  entro centoventi giorni dalla
          ripartizione  dei  fondi.  I  fondi residui, per i quali le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano non
          hanno  fornito  la  documentazione  relativa  agli  atti di
          impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  con  proprio  provvedimento ad iniziative
          inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  sulla  base  delle percentuali di ripartizione
          gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.".
                 - L'art.  1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410
          (Interventi  urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree
          di  crisi  siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre
          1993, n. 513, e' il seguente:
                 "Art.  1. - 1. La Societa' di promozione industriale
          (SPI),  previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
          destinati  alle  iniziative rientranti nei programmi di cui
          all'art.  5,  commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989,
          n.   120,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          15 maggio  1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
          i  fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
          decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 38, ed
          assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera  CIPI  del
          3 agosto   1993,  per  erogare  direttamente  contributi  e
          finanziamenti  anche  per  iniziative  nelle  aree  del Sud
          indicate  dal  citato  decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,
          nonche'  per  assumere  partecipazioni  di  minoranza nelle
          iniziative  di  promozione  industriale in tutte le aree di
          intervento,  ferma  restando  la destinazione dei fondi per
          area  gia'  definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
          operativi  della  SPI,  da sottoporre per l'approvazione al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono   essere   indicati,  per  ciascuna  iniziativa,  la
          tipologia  ed il livello degli interventi proposti, in ogni
          caso  entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
          6  del  richiamato  decreto-legge  1  aprile  1989, n. 120,
          nonche'  l'entita'  degli  oneri di istruttoria e controllo
          complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
          finalita',  la  SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
          che  si  renderanno  disponibili per lo scopo, ivi comprese
          quelle     eventualmente    derivanti    da    revoche    o
          riprogrammazione  di  interventi  di cui alla legge 1 marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".